LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1226
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le facilitazioni previste dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'espletamento dei compiti alla stessa affidati dall'art. 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive integrazioni e modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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