DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1276
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le opere e le predisposizioni necessarie per assicurare una completa funzionalita' dell'Ospedale della marina militare in Napoli sono dichiarate di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi 18 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre sempre a far tempo dalla suddetta data.
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
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