DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1277
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2127, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Turrivalignani, in provincia di Pescara, limitatamente alla zona tratteggiata con linee di colore giallo arancione nell'annessa planimetria in data 17 giugno 1955, vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 146. - CARLOMAGNO
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