DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1278

Type DPR
Publication 1955-12-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare alcune caratteristiche delle acquaviti invecchiate da almeno cinque anni e ottenute da vini sani e genuini ammesse al dazio temporaneo del 50% sul valore;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Il limite minimo del coefficiente totale di impurezze per le acquaviti di cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422 (voce ex 200-a), gia' stabilito in misura non inferiore a milligrammi 300, e' ridotto a milligrammi 225.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - GAVA - VANONI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1955

Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 152. - E. GRECO

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