DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1279
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24-dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952 n. 1846;
Vista, la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista, la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di sospendere il dazio doganale sul frumento;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
E' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1957, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle poste, nonche' dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati.
Art. 2
L'importazione del frumento, con la sospensione del dazio consentita dal precedente art. 1, puo' essere effettuata non oltre i tre mesi dall'avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle poste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nel successivo articolo.
Art. 3
La quantita' di frumento corrispondente ai singoli prodotti granari esportati, da ammettere alla importazione col beneficio previsto dall'art. 1, e' temporaneamente fissata, in base ai rendimenti stabiliti dalla legge 20 marzo 1940, n. 226, nelle seguenti misure: 1) per 100 kg. di farina di prima classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,60% sul secco: kg. 125 di frumento tenero; 2) per 100 kg. di farina di prima classe, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,73% sul secco: kg. 121 di frumento tenero; 3) per 100 kg. di farina, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 0,80% sul secco: kg. 118 di frumento tenero; 4) per 100 kg. di farina di seconda classe, 1° ovvero 2° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco: kg. 110 di frumento tenero; 5) per 100 kg, di crusca: kg. 35 di frumento tenero; 6) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta di prima, classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 0,85% sul secco: kg. 130 di frumento duro; 7) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, 2° rendimento, con massimo di ceneri di 0,90% sul secco: kg. 120 di frumento duro; 8) per 100 kg. di sfarinati, o di pasta, 3° rendimento, con massimo di ceneri di 1,15% sul secco: kg. 114 di frumento duro; 9) per 100 kg. di semolati, o sfarinati, o pasta, di seconda classe, 1° rendimento, con massimo di ceneri di 1,13% sul secco: kg. 116 di frumento duro; 10) per 100 kg. di farinette, di 1° ovvero di 2° rendimento, con massimo di ceneri di 2,20% sul secco: kg. 88 di frumento duro; 11) per 100 kg. di crusca: kg. 35 di frumento duro.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - GAVA - VANONI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 153. - E. GRECO
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