DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1280
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846, Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225, 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 814; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 619 e 8 agosto 1955, n. 695, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sul valore in dogana delle merci, e relativi annessi;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale di alcune merci nonche' la definizione del valore in dogana delle merci per coordinarla con le disposizioni della Convenzione internazionale sul valore;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b), del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto: a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i fluorurati e fluoroclorurati (voce della tariffa doganale ex 362-b1-csi), per il sughero naturale semilavorato in cubi e parallelepipedi quadri (voce 560-d), per i lavori di sughero naturale, non nominati ne' compresi altrove (voci 561-a-b-c), per il sughero agglomerato semilavorato (voci 562-a-b-c), per i lavori di sughero agglomerato, non nominati ne' compresi altrove (voci 563-a-b-c), per l'antimonio greggio e in rottami (voce 1006-a), rendendosi applicabili per le stesse merci i dazi della tariffa generale; b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per i lavori di gomma elastica per uso igienico e sanitario, anche con parti di altra materia, in pere per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi (voce 519-a), in guanti per chirurgia, per uso domestico e per protezione contro i raggi "X" (voce 519-c), in altri lavori (borse per ghiaccio, per acqua calda, cuscini, ecc.) di cui alla voce 519-e, per le parti e accessori di macchine e apparecchi, di pelle o di cuoio naturale o artificiale (voce 492-b), per le scavatrici per miniere e per le pale meccaniche (voce ex 1147-d), per gli isolatori, anche con armatura di metallo comune, di porcellana (voce ex 1183-a-1-2) e per quelli di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili, ecc. (voce 1183-b), rendendosi applicabili per le stesse merci i corrispondenti dazi convenzionati con il Protocollo di Torquay e con gli Accordi italo-svizzeri del 14 luglio 1950.
Art. 3
Il contingente annuo di tuzia (voce della tariffa doganale ex 981-b), ammesso in esenzione dal dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione degli idrosolfiti, e' elevato a 14.000 quintali.
Art. 4
La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, non sara' piu' applicata ai dazi delle voci della tariffa dei dazi doganali di importazione n. 159, n. 481-b-1, n. 743-a, n. 747-a, n. 74.8-a, n. 957-a-b.
Art. 5
Si considera come legname segato per lavori da bottaio, di cui alla voce 512-b della tariffa doganale quello che, oltre le caratteristiche stabilite alla nota generale 5-h) al capitolo XLIV della tariffa stessa, abbia almeno una delle due facce principali concava o convessa, purche' tale curvatura trasversale sia stata ottenuta con la sega cilindrica.
Art. 6
E' sospesa l'applicazione del dazio di importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purche' la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.
Art. 7
L'art. 17, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919, e gli articoli 18 e 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto di Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, sono sostituiti dai seguenti: Art. 17. - "I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate "ad valorem", sul valore imponibile delle merci medesime. Il valore imponibile delle merci e' il loro "prezzo normale" definito negli articoli da 18 a 21. Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'articolo 22, il prezzo di fattura puo' ugualmente essere considerato come valore imponibile". Art. 18. - "Il "prezzo normale" e' quello che puo' ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un importatore ed un venditore indipendenti, alla data in cui - previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 - si procede alla verifica della merce. Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana puo' non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi. Il "prezzo normale" delle merci importate e' determinato sulle seguenti basi: a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica; b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica; c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano". Art. 19. - "Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti e' una vendita nella quale: a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione; b) il prezzo convenuto non e' influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il ((compratore od una persona fisica)) o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra; c) nessuna parte del ricavato dalla vendita, dalla, ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spettera', direttamente od indirettamente ((,)) al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore. Due persone sono considerate associate in affari se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti". Art. 20. - "Nel caso in cui il "prezzo normale" dipenda dalla quantita' su cui verte la vendita, tale prezzo sara' determinato supponendo che la vendita verta sulla quantita' delle merci presentate e da valutare". Art. 21. - "Allorche' le merci da valutare: a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore; b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subito una lavorazione complementare((;)) ((la)) determinazione del "prezzo normale" si fara' considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle detto merci". Art. 22. - "Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtu' di detta vendita puo' essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 18. Nel caso che non siano gia' comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo d'introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 18, comma terzo, lettera b), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionale praticati sul prezzo di libera concorrenza. Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresi' da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari". Art. 23. - "Le spese considerate all'art. 18, comma terzo, lettera b) comprendono: a) le spese di trasporto; b) le spese di assicurazione; c) le commissioni; d) le senserie; e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria; f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato; g) le spese di carico; h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica. E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonche' le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati". Art. 24. - "Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, e': a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci; b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale". Art. 25. - "Allorche' gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane e' effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce". Art. 26. - "Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce. Egli e' inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterra' piu' idonei, ogni informazione, nonche' a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore imponibile. L'obbligo di cui i precedenti comma vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici. E' in facolta' dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo dei valori imponibili". Art. 27. - "Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore, puo' sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il capo della dogana puo' accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio. Ciascuna delle parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dall'Amministrazione la spesa e' liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze". Art. 28. - "Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal testo unico delle leggi approvate con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni. La relazione dei periti di cui all'art. 27 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma".
Art. 8
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