DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1955, n. 1292
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto
il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 24 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso a Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti sovventori di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli, ai sensi dell'art. 7 della convenzione stessa.
GRONCHI ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 149. - CARLOMAGNO
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 1
Repertorio n. 72 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantacinque, addi' ventiquattro del mese di agosto, nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgariata n. 11, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli del fu avv. Mario, funzionario amministrativo dell'Universita' di Palermo delegati con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Universita' medesima, sono comparsi personalmente i signori: prof. Lauro Chiazzese del fu Tommaso, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita' sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 luglio 1955; l'on. dott. Bartolomeo Cannizzo fu Giuseppe, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11, autorizzato a stipulare la presente convenzione con legge regionale 4 aprile 1955, n. 32 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 6 aprile 1955, n. 17); il cavaliere del lavoro grand'uff. dott. Carlo Bazan fu Enrico, nato a Torino e domiciliato in Palermo per la carica presso il Banco di Sicilia, via Roma n. 185, presidente dei Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, il quale intervenne nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia del 30 giugno 1955; avv. Giuseppe Trapani di Rosario, nato a Palermo, segretario generale della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Province siciliane, domiciliato per la carica, presso la Cassa di risparmio in Palermo, piazza Cassa di Risparmio, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio del 16 luglio 1955. Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Palermo, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti fondamentali quello di clinica odontoiatrica e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario di istituire un posto di professore di ruolo destinati al predetto insegnamento, b) che la Regione siciliana si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente; c) che con legge regionale del 4 aprile 1955, n. 32 (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 6 aprile 1955, n. 17), l'Assessore per la pubblica istruzione e autorizzato a stipulare una convenzione con la Universita' di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo di clinica odontoiatrica presso la Facolta' di medicina e chirurgia con decorrenza dall'anno accademico 1955-56 e che per gli scopi predetti e' autorizzata la spesa annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000); d) che il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio V. E. per le Province siciliane, allo scopo di rendere immediata mente operante la istituzione della cattedra predetta hanno deliberato rispettivamente in data 30 giugno 1955 e 16 luglio 1955 di contribuire alla istituzione ed al mantenimento della stessa con la somma annua di lire cinquantamila ciascuno, oltre alle obbligazioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione, a decorrere dal 1955; e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' di Palermo hanno accettato col piu' vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto. Tutto cio' promesso, i suddetti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione della volonta' personale e dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di clinica odontoiatrica.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 2
Art. 2. L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtu' dei poteri conferitigli dalla [legge 14 aprile 1955, n. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-04-14;32) (pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" del 6 aprile 1955, n. 17), assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo di clinica odontoiatrica la somma annua di lire duemilioniduecentomila (L. 2.200.000) a decorrere dalla nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 3
Art. 3. Il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di risparmio V. E. per le Province siciliane in Palermo, in virtu' delle deliberazioni in data 30 giugno e 16 luglio 1955 rispettivamente, assumono l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Palermo, per contributo al mantenimento, e sino a quando la cattedra stessa sara' mantenuta dalla Regione siciliana, la somma annua di lire cinquantamila (L. 50.000) ciascuno, a decorrere dalla nomina del professore di ruolo.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 4
Art. 4. L'Assessorato per la pubblica istruzione, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 5
Art. 5. L'Universita' di Palermo, in esecuzione degli impegni presi dall'Assessorato per la pubblica istruzione, dal Banco di Sicilia e dalla Cassa di risparmio, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica odontoiatrica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 6
Art. 6. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, i contributi di cui agli articoli 2 e 3 risultassero inferiori al contributo che la Universita' di Palermo e' tenuta a versare allo Stato, ai sensi dei precedente art. 5 di questa convenzione, per il professore titolare della cattedra di clinica odontoiatrica il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano di versare annualmente alla Universita' medesima, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta. La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della convenzione, ed il posto di ruolo di cui si tratta sara' senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' dal servizio.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 7
Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entita' della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio si impegnano a versare allo Stato, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione posto professore ruolo insegnamento clinica odontoiatrica - art. 9
Art. 9. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo e' esente da tassa di bollo e registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. F.to Lauro Chiazzese nel nome F.to Bartolomeo Cannizzo nel nome F.to Carlo Bazan nel nome F.to Giuseppe Trapani nel nome F.to Gaetano Capparelli. Registrato a Palermo li' 29 agosto 1955, n. 2219, libro 1°, vol. 843. Esatte lire - esente. Il Procuratore reggente: F.to illeggibile
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.