LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1294
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) la somma di quattrocento milioni di lire, a titolo di totale e definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi spettanti all'Ente medesimo, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per danni derivanti da eventi bellici.
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