LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1295
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegno ordinario annuale corrisposto dallo Stato all'istituto nazionale di studi sul Rinascimento sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'art 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, viene elevato a lire 10.000.000, a, decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56.
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