DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1955, n. 1299
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 - numero 8 - e 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Visto il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro. Decreta:
Articolo unico
Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtu' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, e' ridotto di un anno e mezzo. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
GRONCHI SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 151. - CARLOMAGNO
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