LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1305
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali insegnanti presso le accademie, scuole e corsi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza sono dovute, per per ciascun mese di effettivo insegnamento, le seguenti indennità lorde mensili: Colonnelli, capi- tani di vascello e gradi superiori Altri gradi Insegnamenti di: ------- ------- 1ª categoria . . . . . . . . . 3.690 3.520 2ª " . . . . . . . . . 2.240 2.130 3ª " . . . . . . . . . 1.350 1.280 Le indennità suddette sono dovute anche agli ufficiali comandati presso accademie, scuole o corsi a coprire posti vacanti di insegnamento per i quali sia prevista la corresponsione delle indennità stesse.
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