LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1316

Type Legge
Publication 1955-12-14
Ultimo aggiornamento 1956-01-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalità stabilite dall'art. 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO

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