LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1316
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalità stabilite dall'art. 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO
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