LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1318

Type Legge
Publication 1955-12-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'esenzione tributaria prevista dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprietà privata trasformati in fustate e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa può essere ammessa al contributo previsto dall'art. 91 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - ANDREOTTI - GAVA - Visto, il Guardasigilli: MORO

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