DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1323

Type DPR
Publication 1955-10-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza speciale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernenti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli, vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MORO - TAMBRONI - GAVA - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1956

Atti del Governo, registro, n. 95, foglio n. 3. - CARLOMAGNO

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 1

ALLEGATO Regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli. Art 1. I lavoratori agricoli ai quali, ai sensi dell'art. 32 lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 e' esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, sono i salariati fissi ed i braccianti Iscritti negli elenchi nominativi ordinari di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 2

Art. 2. Salvo quanto disposto nell'art. 4, hanno diritto all'indennita' di disoccupazione, secondo i criteri disposti nel successivo art. 6, i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 1: a) che alla fine dell'anno per il quale viene chiesta la Indennita' di disoccupazione, possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall'[art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636~art19); b) che nel cumulo delle giornate ad essi attribuite negli elenchi stessi e di quelle di lavoro prestate in qualsiasi occupazione alle dipendenze di terzi od in proprio, non abbiano raggiunto, nel dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, almeno centottanta giorni di occupazione.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 3

Art. 3. Il requisito dell'anzianita' assicurativa di cui all'[art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-14;636~art19), si considera raggiunto quando il lavoratore risulti iscritto, successivamente al 1948, negli elenchi nominativi per almeno un anno, oltre che per quello per il quale e' corrisposta l'indennita'. Il requisito dell'anno di contribuzione nel biennio previsto dal citato art. 19, si considera raggiunto quando, nell'anno per il quale e' corrisposta l'indennita' e nell'anno precedente, risultino accreditati nel confronti del lavoratore i contributi per un minimo di centottanta giornate.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 4

Art. 4. Non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione i lavoratori che, pur essendo iscritti negli elenchi nominativi con la qualifica di braccianti, esercitino in via normale e prevalente una attivita', in proprio di carattere agricolo o non agricolo, compresa in questa ultima anche quella domestica nel nucleo familiare. Salvo prova contraria, si presumono, ai fini di cui al pre cedente comma, prevalentemente addette ai lavori domestici, le donne non aventi qualifica di capo famiglia agli effetti della corresponsione degli assegni familiari, iscritte negli elenchi nominativi con qualifica di "occasionali" o di "eccezionali". Il numero di giornate di occupazione per attivita' di carattere agricolo esercitate in proprio e per i lavori retribuiti con compartecipazione, e' determinato con i criteri previsti dall'[art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n 1949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949~art5). Si considera raggiunto il limite di centottanta giornate di cui all'[art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art32), dai lavoratori che, essendo iscritti negli elenchi nominativi con qualifica di occasionali" o di "eccezionali", appartengono a famiglie di proprietari, affittuari mezzadri, coloni o compartecipanti familiari, le quali coltivino fondi il cui fabbisogno di mano d'opera, calcolato a norma dell'[art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-24;1949~art5), superi le centotrentacinque giornate nel caso di i occasionali i le duecentosessanta nel caso di "eccezionali". Sia ai fini del diritto all'indennita' di cui al primo comma del presente articolo, che ai fini del computo di giornate di cui al precedente art. 2, le giornate di occupazione svolte in proprio dai componenti della famiglia coltivatrice sono attribuite esclusivamente al capo della famiglia stessa.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 5

Art. 5. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con proprio decreto, che a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati sia annualmente rilasciato a ciascun salariato o giornaliero di campagna un libretto personale. Il rilascio del libretto puo' essere stabilito per singole regioni o Province. Il modello del libretto e' approvato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I lavoratori debbono ritirare o rinnovare il libretto entro il mese di agosto di ciascun anno a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui al primo comma se iscritti negli elenchi nominativi prima di tale data, o dall'inizio dell'occupazione, se non iscritti. I datori di lavoro sono tenuti ad apporre sul libretto le indicazioni dei singoli periodi di occupazione degli avventizi assunti alle loro dipendenze, convalidando l'annotazione con la firma propria o di chi li rappresenta. Per i lavoratori assunti con rapporto stabile e' fatta un'unica annotazione per tutta la durata del rapporto di lavoro. In relazione alle esigenze di controllo previste dall'art. 49, comma 2°, del regolamento per l'esecuzione del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3158), approvato con [regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-07;2270), per l'accertamento delle giornate di disoccupazione da considerare ai fini della corresponsione dell'indennita' nei limiti fissati dall'[art. 32, comma 1° lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art32-com1-leta), il prefetto puo' disporre con proprio decreto, che, nei Comuni, dove particolari necessita' lo esigano, i lavoratori agricoli disoccupati si presentino all'organo locale di collocamento, per l'apposizione di un visto sul libretto. Le risultanze del libretto, insieme con eventuali altri elementi di prova prodotti dal lavoratore o raccolti d'ufficio servono anche al fini dell'accertamento dei lavoratori agricoli da iscrivere negli elenchi di cui all'art. 1 del presente regolamento

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 6

Art. 6. I periodi di occupazione coperti di assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in settori di attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla indennita' di disoccupazione. A tale effetto il contribuito mensile o settimanale versato a termini della tabella A) o B-1) della [legge 4 aprile 1952, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218), e' equivalente rispettivamente a ventisei o a sei contributi giornalieri. L'indennita' di disoccupazione e' concessa in conformita' alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella [legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264) e nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al [regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1827), e successive modificazioni e integrazioni, secondo che sia prevalente l'attivita' agricola o quella non agricola. La prevalenza e' determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attivita'. Anche per l'attivita' prestata nel settore agricolo, il biennio di cui al precedente comma e costituito dai ventiquattro mesi antecedenti a quello di presentazione della domanda di cui al successivo art. 7.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 7

Art. 7. Il lavoratore agricolo, per essere ammesso a beneficiare della indennita' di disoccupazione, deve presentare all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati entro il 30 novembre di ciascun anno, domanda sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale dovranno anche risultare le giornate di occupazione in proprio ed il numero delle giornate di lavoro effettuate in attivita' non agricole. La domanda deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare il diritto alle prestazioni economiche per i familiari, nonche' dal libretto di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati provvede alla formazione di un elenco delle domande, distinte per Comune, da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal quale risulti, per ciascun lavoratore: a) l'attestazione di esistenza delle condizioni di cui allo art. 1 del presente regolamento; b) il numero delle giornate di lavoro nelle attivita' agricole esercitate in proprio, determinate nel modo previsto dall'art. 4 del presente regolamento; c) il numero annuale delle giornate di occupazione nelle attivita' non agricole esercitate in proprio, risultanti dalla dichiarazione di cui al primo comma, controllata dall'Ufficio provinciale dei Servizio per i contributi agricoli unificati; d) il numero delle giornate di lavoro presso terzi in agricoltura determinato in base alle risultanze degli elenchi di cui all'art. 1; e) il numero della giornate per le quali spetta al lavoratore la indennita' giornaliera o - in caso di risultanze negative in ordine alla ricorrenza del diritto all'indennita' - la indicazione dei motivi che escludono tale diritto.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 8

Art 8. La corresponsione della indennita' dovuta per ciascun anno e' effettuata in due soluzioni, la prima entro il mese di gennaio e la seconda entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 9

Art. 9. Agli effetti dell'applicazione del [secondo comma dell'art. 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art35-com2), la moglie ha diritto alle prestazioni economiche per il marito, allorche' questi non abbia redditi di lavoro perche' totalmente e permanentemente invalido, e non fruisca di altri redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue. Da tali ultimi redditi, sono escluse le pensioni di guerra. La moglie non puo' fruire delle prestazioni economiche per i figli, qualora nei confronti di questi non rivesta la qualifica di capo famiglia, ai fini della erogazione degli assegni familiari.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 10

Art. 10. I contributi di cui all'[art. 33, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art33-com2), dovuti dagli agricoltori, sono accertati e riscossi con le modalita' previste dal [regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-11-28;2138), e successive norme modificative e di attuazione. Il versamento dei contributi di cui al precedente comma e' effettuato, nel conto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'[art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-05-13;493~art2). Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il versamento dei contributi medesimi e' effettuato, con le modalita' di cui al precedente comma, in due soluzioni: la prima entro due mesi e la seconda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento che determina la misura del contributi. Nei confronti del datori di lavoro che risultino Inadempienti all'obbligo del versamento della prima o della seconda rata entro i termini predetti, la riscossione e' effettuata con la procedura e le modalita' previste dall'art. 1 del citato [decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-05-13;493).

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 11

Art. 11. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fissera' annualmente con proprio decreto, il contributo che, oltre alla addizionale spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui all'articolo precedente, la Gestione assicurazione contro la disoccupazione involontaria presso l'istituto nazionale della previdenza sociale dovra' corrispondere al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli altri adempimenti previsti dal presente regolamento.

Allegato Regolamento norme di cui al titolo III L. 29 aprile 1949, n. 264 - art. 12

Art. 12. In conformita' alle norme di cui all'art. 32 della legge, si intendono applicabili nei confronti delle nuove categorie di lavoratori cui e' esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la (disoccupazione e dei loro datori di lavoro, le disposizioni contenute nel titolo VI del [regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827), e successive modificazioni. Agli effetti delle disposizioni predette, i libretti previsti dall'art. 5 del presente regolamento sono parificati alle tessere di cui all'[art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827~art51). Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI

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