DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1955, n. 1325
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vinto l'art. 33, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo
1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1378;
Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il contributo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro per la assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' determinato nella misura del 2,90 per cento della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dagli articoli 17, comma primo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1956.
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
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