LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1368

Type Legge
Publication 1955-12-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058. La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943. L'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.