DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955, n. 1386

Type DPR
Publication 1955-10-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti la domanda per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale delle calzature Civitanova Marche-Montegranaro" e lo schema di statuto, approvato dagli enti fondatori;

Visti gli atti per notar dott. Ubaldo Seri Molini di Macerata, in data 24 luglio 1952, 7 marzo e 8 agosto 1955, con cui viene costituito l'Ente e se ne approva lo statuto;

Ritenuta la opportunita' di riconoscere giuridicamente l'Ente suddetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro", con sede in Civitanova Marche. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1950

Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 50. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo Mostra calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 1

Statuto dell'Ente autonomo "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro", con sede in Civitanova Marche. Art. 1. E' costituito un Ente autonomo, con sede in Civitanova Marche, avente la denominazione: "Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro". L'Ente ha personalita' giuridica.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 2

Art. 2. L'Ente - Mostra mercato nazionale della calzatura" ha per scopo di: a) provvedere ogni anno periodicamente all'attuazione in Civitanova Marche di una mostra nazionale della calzatura e dei prodotti ad essa comunque annessi o complementari; b) promuovere e perfezionare, nel periodo della mostra, un centro di contrattazione ed una base campionaria in Civitanova Marche, per l'incremento e lo sviluppo della industria calzaturiera e delle industrie annesse; c) promuovere ed incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, regionale e nazionale e, possibilmente, estere, dirette a sviluppare e diffondere i prodotti della industria calzaturiera, di quelle affini e complementari: d) organizzare riunioni, convegni, gare e mostre particolari per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attivita' sopra enunciate, Enti fondatori e soci aderenti.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 3

Art. 3. Sono fondatori dell'Ente: a) l'Associazione pro-Civitanova Marche, che contribuisce con le disponibilita' di cui alla situazione patrimoniale risultante dalle precedenti edizioni della Mostra-mercato della calzatura; b) il comune di Civitanova Marche, con un contributo di L. 1.000.000; c) il comune di Montegranaro, con un contributo di lire 500.000; d) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, con un contributo di L. 500.000; e) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, con un contributo di L. 250.000; f) l'Amministrazione provinciale di Macerata, con un contributo di L. 700.000; g) l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, con un contributo di L. 500.000; h) l'Ente provinciale per il turismo di Macerata, con un contributo di L. 250.000. A tali Enti possono aggiungersi, in qualsiasi momento, con il titolo di aderenti all'Ente, le associazioni e persone che conferiscano al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore alle L. 500.000 da versare in una sola volta e che vengono ammesse come tali con deliberazione del Consiglio generale. La responsabilita' dei fondatori e aderenti, a tutti gli effetti di legge, si intende limitata alla quota rispettivamente versata, escluso anche ogni vincolo di solidarieta'.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 4

Patrimonio e spese di esercizio. Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle quote versate e conferite dai soci fondatori e da quelle degli aderenti all'Ente; b) da contributi, donazioni, legati e oblazioni di qualsiasi genere che possano in ogni momento pervenire all'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 5

Art. 5. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede con le eventuali rendite del patrimonio, con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attivita', con oblazioni, erogazioni e qualsiasi altro eventuale contributo di carattere analogo.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 6

0rgani. Art. 6. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Egli rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, sottoscrive gli atti emanati dall'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 8

Consiglio generale. Art. 8. Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, designato dalla stessa; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, designato dalla stessa; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Macerata, designato dallo stesso; un rappresentante del comune di Civitanova Marche, designato dallo stesso; un rappresentante del comune di Montegranaro, designato dallo stesso: un rappresentante dell'Associazione pro-loco di Civitanova Marche, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Macerata, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Associazione degli artigiani della provincia di Macerata, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Associazione degli artigiani della provincia di Ascoli Piceno, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Associazione dei commercianti della provincia di Macerata, designato dalla stessa; un rappresentante dell'Associazione dei commercianti della provincia di Ascoli Piceno designato dalla stessa. Il Consiglio generale elegge tra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce, ad ogni effetto, il presidente in caso di assenza o impedimento. I componenti restano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso che si rendano vacanti dei posti, gli Enti interessati provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto. Le funzioni del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio generale sono gratuite.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 9

Art. 9. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Il Consiglio viene convocato due volte l'anno, in via ordinaria, dai presidente, per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 10

Art. 10. Il Consiglio generale e' convocato dal presidente con almeno dieci giorni di preavviso. In caso di urgenza, il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso. Gli inviti di convocazione debbono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. La seduta del Consiglio di prima convocazione e' valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti: quella di seconda convocazione, che dovra' aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sara' valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di far constare la validita' della seduta medesima.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 11

Giunta esecutiva. Art. 11. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vice presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio generale tra i suoi componenti. Essa rimane in carica per la stessa durata del Consiglio. La Giunta esecutiva provvedera' alla esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e alla ordinaria gestione dell'Ente; puo' anche sostituirsi al Consiglio per(quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza. Le riunioni della Giunta esecutiva non sono legali se non intervengono almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parita', ha prevalenza il voto di chi presiede. La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e necessario e quando ne facciano richiesta motivata almeno due membri di essa. Potra' costituire speciali comitati per l'espletamento dei compiti necessari ed utili alla attivita' dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 12

Collegio dei revisori dei conti. Art. 12. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto da cinque membri effettivi: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno; uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Macerata; uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti i uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi devono partecipare alle riunioni del Consiglio generale e possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva senza voto deliberativo: possono chiedere la convocazione del Consiglio, ove eccezionali circostanze lo esigano. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una speciale indennita', il cui ammontare dovra' essere determinato preventivamente dal Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 13

Segretario generale. Art. 13. Il segretario generale e' nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale. Egli e' il capo degli uffici e del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 14

Bilancio. Art. 14. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti. Debbono, inoltre, essere sottoposte alla approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 15

Art. 15. Gli utili netti di ciascun esercizio dell'Ente saranno devoluti per: il 60% in aumento dei patrimonio; il 30% per la costituzione delle riserve; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva, per eventuali gratificazioni da corrispondersi ai collaboratori dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 16

Amministrazione straordinaria e scioglimento. Art. 16. Il Ministero dell'industria e del commercio, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, puo' affidare l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario, da nominarsi con proprio decreto.

Statuto dell'Ente autonomo Mostra mercato calzatura Civitanova Marche Montegranaro- art. 17

Art. 17. L'Ente potra' essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno 4/5 dei consiglieri in carica. Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, a seguito di manifesta impossibilita' di raggiungimento dei fini e per ragioni di pubblico interesse. In ogni caso spetta allo stesso Ministero la nomina del liquidatore. Il rendiconto del liquidatore e soggetto alla approvazione del Ministero. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto ai soci fondatori dell'Ente, in relazione alle quote da ciascuno conferite. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE

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