DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1955, n. 1394

Type DPR
Publication 1955-10-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 giugno 1955, n. 635, per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa in Roma il 2 luglio 1953;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 20 ottobre 1954 per stabilire le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione conclusa in Roma il 2 luglio 1953, per regolare fra i due Paesi il traffico di frontiera ed il pascolo.

GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1956

Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 49. - CARLOMAGNO

Allegato-Scambio Note

Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera relativo alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata. LEGATION DE SUISSE EN ITALIE Roma, 20 ottobre 1954 Signor Ministro, Ho l'onore di riferirmi a quanto disposto dall'articolo 10 della "Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo" firmata a Roma il 2 luglio 1953, il quale - al suo ultimo capoverso - rinviava ad un successivo scambio di Note fra i due Governi la fissazione delle misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame. In base alle intese che sono nel frattempo intervenute tra le competenti Autorita' tecniche dei due Paesi, ho l'onore di sottoporre qui unito il testo delle "Norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera ed il pascolo di lunga durata", che il Governo svizzero e' pronto ad accettare ad integrazione delle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione e ad applicare a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione stessa. Le saro' grato se vorra' cortesemente confermarmi che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. Il Ministro di Svizzera Sua Eccellenza CELIO il Ministro A. CORRIAS Direzione Generale degli Affari Economici Ministero degli Affari Esteri. - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO ----------------------------------- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 20 ottobre 1954 Signor Ministro, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data di oggi, del seguente tenore: "Ho l'onore di riferirmi a quanto disposto dall'articolo 10 della "Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo" firmata a Roma il 2 luglio 1953, il quale - al suo ultimo capoverso - rinviava ad un successivo scambio di Note fra i due Governi la fissazione delle misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame. In base alle intese che sono nel frattempo intervenute tra le competenti Autorita' tecniche dei due Paesi, ho l'onore di sottoporre qui unito il testo delle "Norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera italo-svizzera ed il pascolo di lunga durata", che il Governo svizzero e' pronto ad accettare ad integrazione delle disposizioni contenute nella sopracitata Convenzione e ad applicare a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione stessa. Le saro' grato se vorra' cortesemente confermarmi che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede". Nel confermarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede, Le porgo, signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione. CORRIAS Sua Eccellenza il signor Enrico CELIO Inviato straordinario Ministero degli Affari Esteri. - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO --------------------------------

Allegato-art. 1

Norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera Italo-Svizzera e il pascolo di lunga durata. Art. 1 Scambio di informazioni sanitarie Le malattie contagiose degli animali nei riguardi delle quali ha luogo un reciproco scambio di informazioni sono le seguenti: peste bovina, pleuro-polmonite essudativa dei bovini, afta epizootica, brucellosi bovina, carbonchio ematico, morva, morbo coitale maligno (durina), peste suina, malrossino, vaiolo ovino, melitoccoccia ovina e caprina, rogna degli ovini, agalassia contagiosa delle pecore e delle capre (asciuttarella). Le informazioni si effettuano tra le competenti autorita' dei territori contigui dei due Stati. Le informazioni relative alle malattie degli animali vengono trasmesse ogni quindicina mediante scambio di bollettini sanitari. Solo la comparsa della peste bovina, dell'afta epizootica, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini e del vaiolo ovino devono esser annunciate, ad ogni constatazione, con speciale comunicato da inoltrarsi entro il piu' breve tempo possibile e con il mezzo piu' rapido.

Allegato-art. 2

Art. 2 Pascolo giornaliero e lavori agricoli Il movimento del bestiame destinato al pascolo giornaliero o ai lavori agricoli nel territorio delle zone di frontiera e' libero, di regola, da ogni misura veterinaria. Sono esclusi tutti gli animali fessipedi che negli ultimi 24 mesi sono stati ammalati di febbre aftosa. L'autorita' veterinaria del paese di destinazione puo' esigere che tutti gli animali fessipedi siano stati vaccinati profilatticamente contro l'afta epizootica da non piu' di quattro mesi e da non meno di 15 giorni prima di passare il confine. Gli animali ad unghia fessa destinati al pascolo giornaliero devono essere muniti di marche all'orecchio numerate progressivamente. Per gli animali della razza equina si depositera' un contrassegno preciso presso l'ufficio doganale competente del paese di destinazione. Nel caso che una epizoozia, la cui denuncia e' per legge obbligatoria, alla eccezione della febbre aftosa, dovesse manifestarsi nel territorio di un Comune di una delle zone di frontiera, il bestiame proveniente da questo Comune, per poter attraversare la frontiera ed entrare nell'altra zona, deve essere accompagnato da un certificato rilasciato dall'Autorita' comunale competente. Il certificato deve attestare che gli animali provengono da localita' indenni da una delle malattie contagiose, elencate all'art. 1, soggette per legge all'obbligo della denuncia e trasmissibili alla specie o alle specie degli animali per i quali il certificato e' stato rilasciato. Nel caso che nella zona limitrofa venissero constatate manifestazioni di afta epizootica, il movimento degli animali attraverso la linea di confine, come pure il transito dei prodotti e dei residui animali, dei foraggi, della paglia, ecc., saranno proibiti.

Allegato-art. 3

Art. 3 Circolazione degli animali solipedi e dei bovini adibiti al trasporto di persone e di merci Gli equini ed i bovini adibiti al trasporto di persone e di merci non possono penetrare nel territorio dell'altro Stato se non sono accompagnati da un certificato rilasciato dal Sindaco risp. dall'Ispettore del bestiame e attestante che nel Comune di loro provenienza non esiste da 40 giorni l'afta epizootica e che nessun'altra malattia contagiosa propria della specie per cui e' stato rilasciato il certificato, e' stata constatata nell'allevamento, o azienda di origine. Questo certificato deve menzionare il nome, cognome e domicilio del proprietario come pure lo stato segnaletico individuale degli animali. Non deve inoltre datare da piu' di 20 giorni e sara' esibito ad ogni richiesta dell'autorita' preposta al controllo sanitario. Il Sindaco risp. l'Ispettore del bestiame del Comune di provenienza provvedera' immediatamente al ritiro del certificato quando le condizioni previste per il rilascio dello stesso abbiano cessato di esistere. Sono liberati da un certificato sanitario gli animali della specie equina che non rimangono piu' di 48 ore nello Stato di destinazione.

Allegato-art. 4

Art. 4 Transito orizzontale di frontiera Gli animali che per recarsi da una localita' ad un'altra del loro Stato di origine, debbono di necessita' transitare per il territorio dell'altro Stato contraente, sono sottoposti, nei luoghi fissati, a visita sanitaria da eseguirsi da parte dei veterinari di servizio alla frontiera dello Stato interessato.

Allegato-art. 5

Art. 5 Pascolo di lunga durata L'entrata in ciascuno dei paesi contraenti a scopo di pascolo di lunga durata di animali bovini, equini, ovini, caprini e suini e' autorizzata previa osservanza delle formalita' seguenti: 1. Gli animali di un paese contraente destinati al pascolo sul territorio dell'altro paese devono essere notificati almeno 15 giorni prima della partenza presso il Comune dove soggiornano. La notifica deve contenere: a) nome, cognome e domicilio del proprietario degli animali; b) specie degli animali e numero di ciascuna specie; c) localita' dove soggiornano gli animali al momento della notifica; d) Comune e pascolo di destinazione; e) itinerario che gli animali devono percorrere per raggiungere i pascoli cui sono destinati e modalita' del trasporto (a piedi, autocarro, ferrovia, ecc.); f) Ufficio di dogana attraverso il quale gli animali devono passare per entrare nel paese di destinazione. La domanda, firmata dal Sindaco risp. dall'Ispettore del bestiame, e' mandata immediatamente alla superiore autorita' competente provinciale o cantonale. 2. Ricevute le domande, le dette autorita' dispongono per l'invio del veterinario di Stato, o del veterinario appositamente incaricato a tale scopo dallo Stato, nella localita' dove si trovano gli animali destinati al pascolo. 3. Il veterinario di Stato, o a questo effetto incaricato dallo Stato, deve visitare ogni animale e assicurarsi che tutto il gruppo sia indenne da malattie contagiose e che non e' stato esposto in precedenza a contagio. 4. A seguito della visita, di cui al capo precedente, il Sindaco risp. l'Ispettore del bestiame rilascia un certificato di provenienza e di sanita' che sara' firmato anche dal veterinario suddetto. Questo certificato deve attestare che: a) gli animali sono indenni da malattie contagiose; b) il territorio del Comune di provenienza e una zona di 10 km. di larghezza intorno a tale territorio sono da 40 giorni indenni da ogni malattia contagiosa, ad andamento epizootico, trasmissibile alla specie o alle specie di animali per i quali il certificato e' rilasciato; c) i ruminanti ed i suini sono stati vaccinati contro l'afta epizootica da un minimo di 15 giorni e da non oltre 2 mesi specificando altresi' le modalita' della vaccinazione nonche' il tipo del vaccino impiegato. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello allegato e non puo' essere rilasciato prima di tre giorni dalla partenza degli animali; e' valevole per 10 giorni e la sua validita' puo' essere prorogata di altri 10 giorni a seguito di una nuova visita da parte di un veterinario di Stato, o dallo Stato delegato per lo scopo. Ai passo di frontiera fissato per l'entrata del bestiame nello Stato di destinazione la visita sanitaria e' eseguita da un veterinario di Stato o a questo effetto incaricato dallo Stato. Gli animali ad unghia fessa destinati al pascolo di lunga durata devono essere muniti di marche all'orecchio numerate progressivamente. Per gli animali di razza equina si depositera' un contrassegno preciso presso l'ufficio doganale competente del paese di destinazione. Sono esclusi tutti gli animali fessipedi che negli ultimi 24 mesi sono stati ammalati di febbre aftosa. L'autorita' veterinaria del paese di destinazione puo' esigere che nelle zone di confine in cui e' stata introdotta la lotta contro la tubercolosi dei bovini o la brucellosi, siano condotti al pascolo soltanto animali indenni in modo comprovabile, dalla tubercolosi o dalla brucellosi e provenienti da mandre esenti dalla tubercolosi o dalla brucellosi. 5. Ciascuno Stato si impegna ad organizzare l'ispezione veterinaria ai passi di frontiera fissati per l'entrata del bestiame e a stabilire i giorni e le ore di visita in modo da facilitare il movimento degli animali. Gli Stati contraenti si comunicheranno i giorni e le ore di visita. 6. Il personale addetto ai controlli funzionali del bestiame puo' eseguire i controlli stessi sul bestiame che abbia gia' passato temporaneamente la frontiera per ragioni di pascolo. 7. Quando una malattia contagiosa e' constatata all'atto della visita alla frontiera, gli animali colpiti e quelli contaminati sono respinti nel paese di provenienza.

Allegato-art. 6

Art. 6 Animali riproduttori Il personale cui e' affidata la custodia dei tori e degli stalloni dovra' esibire ad ogni richiesta i prescritti attestati di approvazione dei riproduttori ed i relativi bollettari di monta. Fatto a Roma, il 20 ottobre 1954, in due esemplari, in lingua italiana. Per la Confederazione Svizzera CELIO Ministro di Svizzera Per la Repubblica italiana CORRIAS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

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