DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955, n. 1402

Type DPR
Publication 1955-09-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti la domanda di riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale", con sede in Bolzano, e lo schema di statuto approvato dagli Enti partecipanti fondatori;

Ritenuta la opportunita' della costituzione dell'Ente suddetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta

Articolo unico

E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo denominato "Fiera di Bolzano Campinaria internazionale", con sede in Bolzano. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, e vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI CORTESE - ANDREOTTI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 gennaio 1956

Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 79. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 1

Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale" Art. 1. E' costituito, in Bolzano, un ente autonomo sotto la denominazione "Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale", avente lo scopo di proseguire la organizzazione delle fiere campionarie internazionali di Bolzano, nonche' di curare l'impianto e l'esercizio di manifestazioni economiche e culturali.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 2

Art. 2. Sono aderenti fondatori dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano campionaria internazionale: a) lo Stato, attraverso il Demanio; b) la Regione Trentino-Alto Adige; c) la provincia di Bolzano; d) il comune di Bolzano; e) la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano; f) la Societa' cooperativa, Amici della Fiera di Bolzano iniziatrice delle manifestazioni fieristiche di Bolzano; g) l'Ente provinciale per il turismo di Bolzano; h) la Cassa di risparmio della provincia di Bolzano; i) la Banca di Trento e Bolzano con sede in Trento; l) la Societa' cooperativa a responsabilita' limitata "Consorzio risparmi e prestiti per commercio e industria", con sede in Bolzano; m) l'Associazione spedizionieri e autotrasportatori della Venezia Tridentina, con sede in Bolzano; n) l'Associazione delle Federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, con sede in Bolzano.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 3

Art. 3. Previo consenso del Consiglio generale dell'Ente, puo' partecipare all'Ente stesso, come aderente benemerito, qualunque ente, associazione o persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 10 milioni. La responsabilita' degli aderenti fondatori e benemeriti, ad ogni effetto di legge, s'intende limitata alle quote versate o per le quali e' stato assunto formale impegno di versamento.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 4

Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dal capitale di fondazione e cioe' dalle somme di denaro versate e dagli immobili e mobili apportati dagli enti aderenti fondatori; b) dalle quote di partecipazione degli aderenti benemeriti; c) da donazioni, lasciti, legali, erogazioni ed ogni altro contributo di enti pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio; d) da una quota parte delle eccedenze attive nette di ciascun esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 5

Art. 5. L'Ente deve provvedere al raggiungimento degli scopi per i quali e' costituito con il ricavato di ogni iniziativa o concessione relativa alla sua attivita', con i contributi di enti o persone e con le rendite patrimoniali.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 6

Art. 6. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 7

Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige. Rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e ne attua le rispettive deliberazioni. Dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere confermato. Il presidente e' coadiuvato da un vice presidente che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, su proposta del Consiglio generale, fra i cui componenti deve essere scelto. Come il presidente dura in carica tre esercizi finanziari e puo' essere confermato.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 8

Art. 8. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige. Esso e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: a) nove in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; uno dal Ministero del tesoro; uno dal Ministero delle finanze: uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; uno dal Ministero dei trasporti; uno dal Ministero delle telecomunicazioni; uno dal Ministero dei lavori pubblici; uno dal Ministero dell'industria e del commercio; uno dal Ministero dei commercio con l'estero; b) sette in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige, designati dalla Giunta regionale; c) sei in rappresentanza della provincia di Bolzano designati dalla Giunta provinciale, d) tre in rappresentanza del comune di Bolzano, designati dal Consiglio comunale; e) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, designato dalla Giunta camerale; f) uno in rappresentanza della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, designato dal Consiglio di amministrazione; g) quattro in rappresentanza della Societa' cooperativa "Amici della Fiera di Bolzano", designati dall'assemblea generale dei soci; h) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, designato dall'Ente medesimo. i) uno in rappresentanza dei seguenti enti fondatori: 1) Banca di Trento e Bolzano con sede in Trento: 2) Societa' cooperativa a responsabilita' limitata Consorzio risparmio e prestiti per commercio e industria", con sede in Bolzano; 3) Associazione spedizionieri ed autotrasportatori della Venezia Tridentina, con sede in Bolzano; 4) Associazione delle Federazioni tra allevatori di bestiame dell'Alto Adige, con sede in Bolzano; l) due in rappresentanza degli espositori. Il membro di cui alla lettera i) e' designato dal presidente dell'Ente, su proposta degli Enti interessati. Ciascuno dei quattro Enti dovra' essere rappresentato, a turno, per un intero triennio. I membri di cui alla lettera l) sono designati dal presidente dell'Ente, scegliendoli da una terna di nomi, proposta mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che hanno partecipato alla ultima manifestazione. I consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni con le medesime modalita' prescritte per la nomina. La durata in carica dei nuovi nomi nati sara' quella del membro a cui sono succeduti. La carica di consigliere e' gratuita.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 9

Art. 9. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere ed adotta i provvedimenti all'uopo occorrenti. Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, provvedendo a tutte le incombenze previste dalle vigenti disposizioni in materia. In particolare, delibera sulla assunzione di mutui.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 10

Art. 10. Il Consiglio generale e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno, dandone tempestivo avviso ai consiglieri. Esso puo' essere convocato altresi' su richiesta scritta e motivata al presidente da almeno un terzo dei suoi membri, e dal Collegio dei revisori dei conti. Gli inviti di convocazione sono diramati almeno dieci giorni prima della data in cui dovra' aver luogo la seduta. Nei casi urgenti, il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso. Per la validita' delle riunioni del Consiglio generale e' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. Le deliberazioni sono fatte constare mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 11

Art. 11. L'ordinaria amministrazione ed il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive del Consiglio generale, spettano alla Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal Consiglio generale fra i propri componenti, dei quali due residenti nella provincia di Bolzano ed uno scelto tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato. Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni stesse sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. La Giunta esecutiva puo' sostituirsi al Consiglio generale per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima successiva adunanza.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 12

Art. 12. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del presidente dell'Ente, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige e sentito il competente organo consultivo ministeriale. Egli e' il capo del personale e dirige e sovraintende agli uffici ed ai servizi. Il segretario generale assiste alle sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 13

Art. 13. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, ed e' composto di cinque membri designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza: uno dal Ministero delle finanze; uno dal Ministero dell'industria e del commercio; uno dalla Giunta della regione Trentino-Alto Adige: uno dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano. I revisori assistono alle sedute del Consiglio generale ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403), in quanto applicabili. Essi durano in carica per tre esercizi finanziari e possono essere confermati. Il Consiglio generale determina preventivamente, anno per anno, il compenso ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 14

Art. 14. L'esercizio finanziario comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, tramite la Giunta regionale della Regione Trentino-Alto Adige, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Debbono essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero, con analoga procedura, le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per piu' di un esercizio finanziario. Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alle suddette incombenze, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 15

Art. 15. Le eccedenze attive di ciascuno esercizio saranno cosi' devolute: il 40% al patrimonio; il 50% alle riserve; il 10% a disposizione del Consiglio generale, anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 16

Art. 16. Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso d'impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria, puo', nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze e sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario per un periodo di tempo noti superiore ai sei mesi.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 17

Art. 17. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze e sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige, l'Ente puo' essere sciolto per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini. L'Ente puo' essere sciolto anche per deliberazione del Consiglio generale, con il voto dei rappresentanti di almeno quattro quinti del capitale conferito. La liquidazione dell'Ente verra' assunta, in via normale, dalla Giunta esecutiva. Qualora a cio' ostino particolari motivi, il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze e sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige provvede alla nomina di un liquidatore. Il rendiconto finale presentato dalla Giunta esecutiva e dal liquidatore, e' soggetto all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio che vi provvede d'intesa con i Ministri per il tesoro e per le finanze.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale- art. 18

Art. 18. Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto dell'Ente verra' ripartito fra gli aderenti fondatori benemeriti in proporzione alle quote dagli stessi conferite. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio CORTESE

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