DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1460
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, relativa all'ordinamento delle segreterie universitarie; Veduto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, relativa all'ordinamento delle segreterie universitarie, allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
GRONCHI SEGNI - ROSSI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 133. - CARLOMAGNO
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 1
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e successive modificazioni, relativo al personale delle segreterie universitarie. Art. 1. Alla ripartizione del personale delle segreterie universitarie fra le segreterie delle Universita' e degli Istituti dell'ordine universitario di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, provvede il Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze del servizio di ogni Universita' od Istituto.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 2
Art. 2. La segreteria di ogni Universita' od Istituto universitario puo' essere organizzata in piu' uffici, secondo le entita' dei servizi che ad essa competono. L'organizzazione degli uffici previsti nel precedente comma e l'assegnazione degli impiegati agli uffici stessi sono disposte, su proposta del direttore amministrativo, con ordinanza del rettore della Universita' o direttore dell'Istituto universitario. Di tale ordinanza e di ogni eventuale variazione viene data sollecita comunicazione al Ministero della pubblica istruzione. Presso ogni Universita' od Istituto universitario deve essere organizzato un ufficio per i servizi di Ragioneria ed un altro per quelli di Economato e Cassa.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 3
Art. 3. I posti vacanti nel grado iniziale delle singole categorie del personale delle segreterie universitarie sono conferiti mediante pubblico concorso per esame, ferma restando, per quanto concerne il ruolo di gruppo C, l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la riserva di posti in favore dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato e dei mutilati e invalidi di guerra. I concorsi sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto determina il numero complessivo dei posti messi a concorso e fissa il termine per la presentazione delle domande, termine che non puo', comunque, essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. L'assegnazione della sede ai vincitori e disposta dal Ministero secondo le esigenze di servizio.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 4
Art. 4. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente sono: per i concorsi a posti di gruppo A: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economico-marittime o altra laurea, che il Ministro dichiari - volta per volta - equipollente ad una delle lauree predette; per il concorso a posti di gruppo B: il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero il diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciati da istituto commerciale; per il concorso a posti di gruppo C: il diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico o al ginnasio superiore, conseguito in un istituto governativo o pareggiato, oppure il diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale governativa o pareggiata. Sono altresi' validi i diplomi di licenza di scuola media, di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una scuola governativa o pareggiata. I concorrenti devono aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il 30°.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 5
Art. 5. Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui ai precedenti articoli devono far pervenire al Ministero domanda in carta legale, entro il termine indicato dal relativo bando.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 6
Art. 6. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'eta' di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 7
Art. 7. Non si terra' conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine indicato nel bando. Per la presentazione dei documenti dovranno osservarsi le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-06-24;368).
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 8
Art. 8. L'ammissione al concorso potra' essere negata con decreto non motivato del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960). Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso per le segreterie universitarie.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 9
Art. 9. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e costituite: a) per i concorsi a posti della carriera amministrativa: di un consigliere di Stato, presidente; di due professori di Universita' o di Istituto universitario; del direttore generale dell'Istruzione universitaria o, in suo luogo, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Di un direttore amministrativo di Universita' o Istituto universitario; b) per i concorsi a posti della carriera di ragioneria: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un professore di Universita' o Istituto universitario; di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°; di un funzionario di gruppo A dei ruolo delle segreterie universitarie, di grado non inferiore al 7°; di un professore di ragioneria degli istituti tecnici commerciali governativi; c) per i concorsi a posti della carriera d'ordine: di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, presidente; di un funzionario di gruppo A del ruolo delle segreterie universitarie di grado non inferiore al 7°; di un professore degli istituti di istruzione media governativi. Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 10
Art. 10. L'esame di concorso per la carriera amministrativa consta: 1) di tre prove scritte, le quali vertono: a) su un tema di diritto civile; b) su un tema di diritto amministrativo o diritto costituzionale; c) su un tema di cultura storica e letteraria; 2) di una prova orale, avente per oggetto le seguenti materie: a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto del lavoro; b) economia politica e scienza delle finanze; c) statistica metodologica e demografica; d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; e) legislazione scolastica, con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria. La Commissione giudicatrice ha facolta' di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte,
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 11
Art. 11. L'esame di concorso per la carriera di ragioneria consta: 1) di tre prove scritte, le quali vertono: a) su un tema di elementi di diritto privato (civile commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo costituzionale); b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienza delle finanze; c) su un tema di ragioneria e contabilita' generale dello Stato; 2) di una prova orale avente per oggetto: a) materie delle prove scritte; b) diritto del lavoro; c) nozioni di statistica; d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi dell'Amministrazione universitaria. La Commissione giudicatrice ha facolta' di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 12
Art. 12. L'esame di concorso per la carriera d'ordine consta: 1) di tre prove scritte: a) componimento di lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia); b) saggio di aritmetica elementare; c) saggio di dattilografia; 2) di una prova orale che ha per oggetto le seguenti materie: a) nozioni di storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni; b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare; c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato e nozioni elementari di statistica; d) nozioni elementari sulla costituzione e sul funzionamento degli archivi. La Commissione giudicatrice ha facolta' di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 13
Art. 13. Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma. Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non piu' di otto ore di tempo per i concorsi a posti della carriera amministrativa o di ragioneria e non piu' di cinque per quelli a posti della carriera d'ordine. Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie, si osserveranno le disposizioni del capo VI del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960). In caso di parita' di merito saranno osservate le disposizioni dell'[art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395~art21), e successive modificazioni. Restano salvi i diritti stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, degli ex combattenti ed assimilati degli invalidi e degli orfani di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale italiana.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 14
Art. 14. La graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Ministro e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 15
Art. 15. L'esame di merito distinto per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa, gruppo A, consta: 1) delle seguenti quattro prove scritte: a) diritto civile; b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo); c) economia politica e scienza delle finanze; d) prova di carattere pratico, concernente i servizi dell'Amministrazione universitaria; 2) di una prova orale avente per oggetto: a) materie delle prove scritte; b) diritto del lavoro; c) nozioni di ragioneria generale; d) amministrazione del patrimonio e contabilita' generale della Stato; e) statistica metodologica e demografica; f) legislazione comparata della istruzione universitaria.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 16
Art. 16. L'esame di idoneita' per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa (gruppo A) consta: 1) delle seguenti tre prove scritte: a) diritto civile; b) diritto amministrativo; c) prova, di carattere pratico, concernente i servizi dell'Amministrazione universitaria; 2) di una prova orale, avente per oggetto: a) materie delle prove scritte; b) diritto del lavoro; c) nozioni di ragioneria generale; d) amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato; e) legislazione scolastica; con particolare riguardo all'istruzione universitaria.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 17
Art. 17. L'esame di merito distinto per la promozione al grado 9° della carriera di ragioneria (gruppo B) consta: 1) di quattro prove scritte, le quali vertono: a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) o di elementi di diritto pubblico (costituzionale amministrativo); b) su un tema di scienza della finanza; c) su un tema di ragioneria e contabilita' generale dello Stato; d) su una prova, di carattere pratico, concernente i servizi di ragioneria dell'Amministrazione universitaria; 2) di una prova orale, avente per oggetto: a) materie delle prove scritte; b) diritto del lavoro; c) economia politica; d) nozioni di statistica metodologica e demografica.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 18
Art. 18. L'esame di idoneita' per la promozione al grado 9° della carriera di ragioneria (gruppo B) consta: 1) di tre prove scritte, le quali vertono: a) su un tema di scienza delle finanze; b) su un tema di ragioneria e contabilita' generale dello Stato; c) su una prova, di carattere pratico, concernente i servizi di ragioneria dell'Amministrazione universitaria; 2) di una prova orale, avente per oggetto: a) materie delle prove scritte; b) economia politica; c) nozioni di statistica metodologica e demografica.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 19
Art. 19. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto e per gli esami di idoneita' al grado 8° della carriera amministrativa - gruppo A (segretario capo di 2ª classe) - ed al grado 9° della carriera di ragioneria - gruppo B (primo ragioniere) - sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e costituite: a) per i concorsi a posti della carriera amministrativa: di un consigliere di Stato, presidente; di due professori di Universita' o di Istituti universitari; del direttore generale dell'Istruzione universitaria o, in suo luogo, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°. Di un direttore amministrativo di Universita' o Istituto universitario; b) per i concorsi a posti della carriera di ragioneria: di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un professore di Universita' o Istituto universitario; di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°; di un funzionario di gruppo A del ruolo delle segreterie universitarie di grado non inferiore al 7°; di un professore di ragioneria degli istituti tecnici commerciali. Per la scelta del temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie si osserveranno le disposizioni del capo VI del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960).
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 20
Art. 20. L'esame di concorso per la promozione al grado 11° della carriera d'ordine consta: 1) di due prove scritte: a) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo e costituzione dello Stato; b) prova, di carattere pratico, concernente i servizi di ordine dell'Amministrazione universitaria; 2) di una prova orale, avente per oggetto il seguente programma: nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione diretta centrale e locale - Enti ausiliari; Consiglio di Stato e Corte dei conti; diritti, doveri, responsabilita' dei pubblici impiegati; nozioni sull'ordinamento costituzionale. Ordinamento dei servizi delle segreterie universitarie. Costituzione e funzionamento degli archivi. Elementi di statistica.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 21
Art. 21. La Commissione giudicatrice del concorso, da indirsi al sensi dell'[art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;367~art5), per la promozione al grado 11° della carriera d'ordine - gruppo C (archivista) - e' composta di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di due funzionari dell'Amministrazione stessa, di grado non inferiore al 7°. Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero stesso di grado non inferiore al 9°.
Regolamento di esecuzione della legge 6 luglio 1940, n. 1038- art. 22
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