DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1955, n. 1461
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda, in data 29 ottobre 1954, con la quale il presidente della Cassa di risparmio delle Province Lombarde chiede l'erezione in ente morale dell'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, costituito, a seguito di deliberazione della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa medesima, con istrumento del 25 luglio 1954 a rogito notaio Gallizia, in Milano, dell'11 settembre 1954;
Visto lo statuto allegato, risultante dal successivo istrumento a rogito dello stesso notaio Gallizia del 25 agosto 1955;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano.
Art. 2
E' approvato lo statuto organico del suindicato Ente, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 novembre 1955 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte del conti, addi' 31 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 1
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette Art. 1. L'Ente nazionale delle sementi elette e' persona giuridica con sede in Milano, presso la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde. L'Ente ha durata illimitata.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 2
Art. 2. L'Ente ha lo scopo: di promuovere, incitare, favorire e coordinare gli studi e le ricerche per la creazione di nuove varieta' elette adatte alle diverse zone agrarie del Paese; di collaborare, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fornendo ogni opportuno appoggio, particolarmente finanziario, al potenziamento dell'opera degli Istituti di sperimentazione nel settore della genetica vegetale; di promuovere la moltiplicazione di varieta' elette, con la collaborazione degli Ispettorati dell'agricoltura ed, eventualmente, di agricoltori provetti; di favorire e di coordinare il collocamento e la diffusione delle sementi elette fra gli agricoltori avvalendosi, eventualmente, della collaborazione dei Consorzi agrari provinciali, della loro Federazione e delle organizzazioni cooperative di agricoltori; di organizzare e curare lo smercio, a condizioni particolarmente vantaggiose per gli agricoltori, delle sementi elette tutelate a norma di legge. L'Ente non ha fine di lucro.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 3
Art. 3. Con riferimento agli scopi anzidetti, l'attivita' dell'Ente si divide nelle due seguenti Sezioni: a) Sezione per la creazione e la moltiplicazione di se menti elette; b) Sezione per la diffusione delle sementi elette.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 4
Art. 4. Il fondo di dotazione dell'Ente, di L. 10.000.000, e' conferito dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 5
Art. 5. L'Ente provvede al conseguimento dei propri scopi statutari: a) con il fondo di dotazione; b) con il fondo di riserva e gli eventuali utili di esercizio; c) con i contributi concessi dallo Stato, da Province, da Camere di commercio, da Istituti, da Associazioni e da Enti in genere che abbiano interesse allo sviluppo dell'agricoltura nazionale.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 6
Art. 6. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione; e) il Collegio dei revisori dei conti; d) la Consulta tecnica.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 7
Art. 7. Il presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, dura in carica due anni ed e' rieleggibile. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, la Consulta tecnica e le eventuali Sezioni e Sottosezioni di questa ed ha la facolta' di nominare avvocati e procuratori per rappresentare, assistere e difendere l'Ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione. Nei casi di urgenza il presidente puo' prendere ogni deliberazione sottoponendo le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, il quale e' pure nomi nato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, dura in carica due anni ed e' rieleggibile. In caso di assenza od impedimento anche del vice presidente, le funzioni del presidente saranno assunte dal membro piu' anziano del Consiglio di amministrazione, intendendosi tale chi da maggior tempo appartiene al Consiglio stesso, o in caso di nomina contemporanea, il piu' anziano di eta'.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione e' composto di nove membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'agri coltura e delle foreste e cinque in rappresentanza dell'Ente fondatore. Gli altri tre membri sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone che, con riferimenti anche all'attivita' svolta in Istituti, Enti od Associazioni interessati al conseguimento degli scopi di cui all'art. 4, abbia in particolare competenza ed esperienza tecnica in materia di produzione e di commercio di sementi elette. Il Consiglio nella sua prima adunanza nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'Ente o da altra persona nominata dal Consiglio. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere confermati I consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il biennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 10
Art. 10. Il Consiglio di amministrazione si raduna in via ordinaria una volta ogni quadrimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza dei suoi componenti od il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta. Le adunanze del Consiglio sono indette con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai membri del Consiglio stesso ed ai revisori con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza e' ammessa anche la convocazione per telegramma, purche' almeno un giorno prima della riunione Per la validita' delle deliberazioni e' necessario l'intervento della maggioranza dei componenti del Consiglio e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, prevalendo, nel caso di parita' nella votazione, il voto di chi presiede. Le adunanze sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 7 del presente statuto. I verbali delle adunanze sono firmati da chi le presiede dal segretario, al quale spetta di redigere i verbali stessi e di autenticarne le copie e gli estratti. In caso di assenza o di impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere piu' giovane di eta'. Per l'intervento alle sedute consiliari, spetta ai componenti il Consiglio una medaglia di presenza, cui va aggiunto per coloro che non risiedono a Milano, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo di tale medaglia di presenza sara' pari a quello corrisposto ai componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 11
Art. 11. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque revisori effettivi e da due supplenti. I revisori effettivi sono nominati, tre dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e due dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde. I revisori supplenti sono nominati, uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ed uno dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde. Il Collegio del revisori elegge, fra i sindaci di nomina ministeriale, il presidente. I revisori durano in carica un biennio e possono essere confermati. La loro retribuzione e' determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 12
Art. 12. I revisori dei Conti partecipano alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori ha il controllo dell'Ente e, in particolare, deve effettuare, almeno ogni tre mesi, periodiche verifiche della contabilita' e dei valori numerari e mobiliari.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 13
Art. 13. La Consulta tecnica e' composta da un numero variabile di membri, determinato dal Consiglio di amministrazione. I membri della Consulta tecnica sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone particolarmente esperte nelle materie scientifiche e tecniche attinenti agli scopi dell'Ente e fra funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste; durano in carica due anni e possono essere confermati. La Consulta tecnica presta la propria consulenza al Consiglio di amministrazione ogni qualvolta ne sia da questo richiesta. La Consulta tecnica puo' essere divisa e convocata in Sezioni e Sottosezioni'.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 14
Art. 14. L'esercizio amministrativo dell'Ente ha inizio al 10 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consultivo di ciascun esercizio, corredato della relazione dei revisori dei conti, e' presentato all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della deliberazione di approvazione deve essere trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette- art. 15
Art. 15. In caso di scioglimento dell'Ente, le attivita' nette risultanti alla chiusura della liquidazione saranno devolute alla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde fino a concorrenza dell'ammontare dei fondi di dotazione. L'eventuale eccedenza sara' devoluta ad iniziative utili all'incremento dell'agricoltura particolarmente nel territorio di competenza della Cassa di risparmio predetta. Il liquidatore sara' nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposti dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde. Visto, Il Ministro per l'agricoltura e le foreste COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.