DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1955, n. 1508
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo per lo scambio diretto dei pacchi postali fra l'Italia e la Unione dell'Africa del Sud, firmato in Pretoria il 30 ottobre 1953 ed in Roma il 20 dicembre 1953, a decorrere dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 21 dell'Accordo stesso.
GRONCHI SEGNI - MARTINO - BRASCHI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 1
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia Allo scopo di stabilire un regolare scambio diretto di pacchi postali fra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia, viene stipulato fra il Direttore generale delle Poste dell'Unione dell'Africa del Sud da una parte e il Direttore generale delle Poste e dei telegrafi d'Italia dall'altra il seguente Accordo: Art. 1. Condizioni per lo scambio 1. I pacchi affidati alla Posta verranno scambiati fra le due Amministrazioni contraenti o direttamente o per tramite di una o piu' Amministrazioni. 2. I pacchi verranno trasmessi in spedizioni chiuse o, in transito, allo scoperto e verranno proseguiti per la via piu' breve marittima o terrestre usata per i propri dispacci dai Paesi di transito. 3. Per la formazione delle spedizioni saranno utilizzati sacchi, scatole o ceste e le spedizioni stesse verranno formate solo da quegli uffici di cambio reciprocamente stabiliti dalle Amministrazioni interessate. 4. Le condizioni d'impostazione, trasmissione e consegna dei pacchi (ivi compresa la riscossione delle tasse doganali e degli altri diritti) come pure l'ulteriore inoltro entro i confini del Paese di destinazione, saranno soggette a regolamenti dello Stato interessato, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel presente Accordo.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 2
Art. 2. Peso e dimensioni Il peso massimo di ciascun pacco non potra' superare le undici libbre e le dimensioni massime non potranno eccedere i tre piedi e i sei pollici in lunghezza oppure sei piedi tra lunghezza e il piu' largo giro misurato nel senso che non sia la lunghezza. Nondimeno se le Amministrazioni lo desiderano, dopo aver ottenuto l'assenso dei servizi intermediari, possono scambiare pacchi di dimensioni leggermente maggiori di quelle sopra specificate.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 3
Art. 3. Tasse postali 1. E' obbligatorio il pagamento anticipato delle tasse postali, fatta eccezione per i pacchi rispediti. 2. Le tasse postali saranno composte solamente della somma dei diritti territoriali e marittimi di origine, transito e destinazione.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 4
Art. 4. Diritti territoriali e marittimi 1. I diritti territoriali e marittimi relativi a ciascun Paese di origine, transito o destinazione saranno quelli stabiliti di volta in volta dalle parti contraenti. 2. L'Amministrazione di origine e' tenuta a pagare a ciascuna delle Amministrazioni partecipanti al trasporto dei pacchi, inclusa quella di destinazione, tutti i diritti connessi al trasporto delle spedizioni, fatta eccezione per quelli riguardanti la spedizione di cui all'art. 13.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 5
Art. 5. Responsabilita' 1. A meno che non esista uno speciale accordo, le Amministrazioni non sono responsabili, in linea di principio, della perdita, danneggiamento o manomissione dei pacchi. Tuttavia le Amministrazioni prenderanno in esame, con tutta buona fede, i reclami che verranno loro sottoposti. 2. Il mittente di un pacco e' tenuto ad assicurarsi che l'imballaggio del pacco sia tale da proteggere il contenuto da qualsiasi danneggiamento.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 6
Art. 6. Proibizioni 1. I pacchi non possono contenere sostanze di natura pericolosa, distruttiva, esplosiva ed offensiva, articoli o sostanze di contrabbando, liquidi (se non ben condizioniati in recipienti speciali), ne' lettere, ne' articoli la cui trasmissione a mezzo dei pacchi postali sia proibita nel Paese di destinazione. 2. Le Amministrazioni forniranno a ciascuna parte contraente una lista degli articoli di cui e' proibita l'importazione nel proprio territorio. 3. Qualunque pacco il cui contenuto risulti proibito all'importazione sara' rinviato, senza alcuna formalita', all'Amministrazione di origine. Il Paese di destinazione che rinvenga nei pacchi oggetti molto pericolosi, esplosivi o offensivi, ne disporra' in conformita' del proprio regolamento sul servizio interno. 4. Se in un pacco verra' rinvenuta una lettera, questa sara' tassata con il doppio della tassa di francatura e l'ammontare della tassa tornera' a profitto del Paese di destinazione.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 7
Art. 7. Annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali 1. Le Amministrazioni si impegnano ad usare i loro buoni uffici presso le competenti autorita' delle rispettive Nazioni per ottenere l'annullamento dei diritti non postali e di quelli doganali gravanti i pacchi rinviati al Paese di origine, abbandonati dal mittente, distrutti o inoltrati ad un terzo Paese. 2. Le Amministrazioni si impegnano ad esercitare analoga azione anche per i pacchi perduti, manomessi o danneggiati nel proprio Servizio.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 8
Art. 8. Indirizzo sui pacchi 1. Ciascun pacco portera' il nome e l'indirizzo del destinatario in modo completo perche' possa esserne effettuata la consegna. 2. Gli indirizzi a matita, non sono ammessi; tuttavia saranno accettati i pacchi portanti indirizzi scritti con matita copiativa su una superficie precedentemente bagnata. 3. L'indirizzo sara' scritto sui pacchi stessi o su di una etichetta attaccata solidamente al pacco in modo che non possa staccarsi. 4. Il mittente del pacco dovra' essere avvertito di includere nel medesimo una copia dell'indirizzo insieme all'indicazione del suo proprio recapito.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 9
Art. 9. Dichiarazioni doganali 1. Ciascun pacco dovra' essere accompagnato da una o piu' dichiarazioni doganali debitamente integrate dal bollettino di spedizione, ove questo venga richiesto dal Paese di destinazione. 2. Le Amministrazioni si scambieranno informazioni sulla necessita' di tali dichiarazioni doganali e dei bollettini di spedizione.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 10
Art. 10. Fogli di via 1. I pacchi scambiati fra le Amministrazioni verranno elencati dall'Ufficio che forma la spedizione nella maniera stabilita dalle Amministrazioni interessate. I fogli di via saranno inviati insieme ai pacchi allo ufficio di cambio del Paese di destinazione. 2. I fogli di via compilati da ciascun ufficio di cambio saranno numerati progressivamente a partire dal n. 1 per la prima spedizione dell'anno e questo numero stabilira' la numerazione dei fogli di via. La registrazione su ciascun foglio di via verra' effettuata anch'essa seguendo una numerazione progressiva a partire dal n. 1 su ogni foglio di via, e tali numeri costituiranno l'ordine di registrazione.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 11
Art. 11. Errori ed irregolarita' Qualsiasi errore, irregolarita' o discordanza fra i fogli di via e i pacchi in essi elencati che potra' essere rilevato all'atto dell'arrivo delle spedizioni nell'ufficio di cambio ricevente, verra' fatto presente con bollettino di verificazione da trasmettere a volta di corriere all'Ufficio di cambio che ha formato la spedizione. Il mancato ricevimento di un bollettino di verificazione entro un ragionevole periodo di tempo potra' indicare che la spedizione e' stata ricevuta in ordine.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 12
Art. 12. Pacchi disguidati 1. I pacchi disguidati saranno trasmessi a destinazione per la via piu' diretta a disposizione dell'Ufficio che li trasmette. Ove tale nuova trasmissione implichi il ritorno dei pacchi all'ufficio dal quale sono stati ricevuti, i diritti accreditati sul foglio di via da questo ultimo ufficio verranno annullati e l'ufficio di cambio ritrasmittente elenchera' semplicemente i pacchi sul foglio di via di ritorno partecipando l'errore con bollettino di verificazione. 2. Negli altri casi i diritti rimarranno accreditati e se l'ammontare di essi fosse insufficiente a coprire le spese di ritrasmissione, l'ufficio ritrasmittente colmera' la differenza aumentando la somma registrata al suo credito sul foglio di via dell'ufficio di cambio che ha formato la spedizione e notifichera' tale operazione all'ufficio stesso mediante bollettino di verificazione.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 13
Art. 13. Rispedizione 1. I pacchi postali rispediti in seguito ad errori del mittente o alla partenza del destinatario da un Paese ad un altro, dove il pacco viene spedito, verranno sottoposti, dall'Amministrazione che effettuera' la consegna, ad una tassa, da pagarsi dal destinatario, rappresentata dalle tasse dovute all'ultima Amministrazione, all'Amministrazione che rispedisce i pacchi e a ciascun'altra Amministrazione intermediaria, se ve ne siano. L'Amministrazione che effettua la rispedizione potra' rivalersi della sua quota addebitandola alla prima Amministrazione intermediaria o alla Amministrazione di nuova destinazione. Ma se l'ammontare della tassa per l'ulteriore trasmissione di un pacco rispedito viene pagato all'atto della rispedizione stessa, il pacco sara' trattato come se fosse stato indirizzato dal Paese ritrasmittente al Paese di destinazione e consegnato senza alcun addebito al destinatario.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 14
Art. 14. Pacchi inconsegnabili 1. Il mittente di un pacco puo' richiedere, all'atto dell'impostazione, che se il pacco non puo' essere consegnato cosi' com'e' indirizzato, sia o trattato come abbandonato o venga presentato per la consegna ad un secondo indirizzo nel Paese di destinazione. Non e' ammessa alcuna altra alternativa. 2. Se il mittente si avvale di tale facilitazione la richiesta dovra' essere indicata nell'apposito spazio del bollettino di spedizione del pacco e dovra' essere compilata nelle forme seguenti: "Se non potra' essere consegnato come indirizzato, sia abbandonato". "Se non potra' essere consegnato come indirizzato, sia consegnato a............". 3. In assenza di specifica richiesta di abbandono, un pacco che non si e' potuto consegnare all'indirizzo originale, o ad altro indirizzo, ove questo sia stato indicato, verra' rinviato al mittente senza previa comunicazione ed a spese di quest'ultimo. 4. Il pacco che non ha potuto essere consegnato o ritornato al mittente, o del quale sia stato disposto altrimenti, o che sia stato abbandonato dal mittente, non puo' essere rispedito al Paese di origine ma verra' trattato a seconda del regolamento del Paese di destinazione. 5. Ciascun pacco, il cui destinatario si sia trasferito in un Paese dove i pacchi postali non possono essere trasmessi dal Paese di destinazione originale, verra' trattato come "inconsegnabile".
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 15
Art. 15. Deterioramento del contenuto Se si prevede il deterioramento o l'imminente putrefazione del contenuto di un pacco, questo potra' essere venduto immediatamente senza che di cio' venga dato avviso preventivo e senza formalita' giudiziarie: il ricavato della vendita andra' a beneficio dell'avente diritto o verra' provveduto in altro modo conforme al regolamento del Paese di destinazione.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 16
Art. 16. Pacchi di ritorno al mittente I pacchi di ritorno al mittente verranno elencati sui fogli di via con l'aggiunta della parola "inconsegnabile" nella colonna delle note. I diritti dovuti saranno recuperati in maniera conforme a quella prescritta per i pacchi rispediti di cui all'art. 13.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 17
Art. 17. Rinvio di recipienti vuoti Fatta eccezione per accordi speciali esistenti circa il loro reciproco uso, i recipienti vuoti dovranno essere restituiti all'Amministrazione alla quale appartengono con il primo dispaccio utile. Relativamente a tale rinvio di "vuoti" non dovra' essere corrisposto alcun diritto di transito territoriale o marittimo e, possibilmente, dovra' essere seguita la via usata per la spedizione di andata.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 18
Art. 18. Pacchi di Stato I pacchi di Stato avranno lo stesso trattamento dei pacchi ordinari.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 19
Art. 19. Corrispondenza fra le Amministrazioni Per le pratiche ordinarie relative alla preparazione, trasmissione, o correzione dei fogli di via che possono essere trattate per mezzo di bollettini di verificazione gli uffici di cambio serviranno da uffici di corrispondenza; le pratiche relative ai conti ed alle questioni piu' importanti saranno trattate invece dagli uffici centrali delle Amministrazioni contraenti.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 20
Art. 20. Regolamento dei conti I conti relativi ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 4 e ai particolari indicati nei fogli di via verranno preparati a intervalli e a condizioni reciprocamente stabilite fra le Amministrazioni contraenti. La liquidazione delle differenze a saldo verra' effettuata con accordi reciproci.
Accordo per i pacchi postali tra l'Unione dell'Africa del Sud e l'Italia- art. 21
Art. 21. Entrata in vigore dell'Accordo Questo Accordo entrera' in vigore il 1 gennaio 1954 e rimarra' valido sino a che una delle due parti non ne avra' data disdetta per iscritto all'altra parte contraente. Compilato in due copie e firmato a Pretoria il 30 ottobre 1953 Il Direttore generale delle Poste dell'Unione Sud Africa M. L. O. BURKE a Roma il 20 dicembre 1953 Il Direttore generale delle Poste e telecomunicazioni d'Italia Romolo DE CATERINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
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