DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. 1518
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 126 in data 18 giugno 1955 con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, che ebbe ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 7119, sito in comune di Lusia, per l'impianto di un "Orto sperimentale" per l'insegnamento dei frequentatori della Scuola agraria per giovani ortolani, ha stabilito ora di far luogo all'acquisto di un'ulteriore superficie di terreno di mq. 5800 attigua a quella gia' acquistata, per dare un adeguato sviluppo alla predetta Scuola agraria, migliorando l'impianto dell'"Orto sperimentale" e per creare altresi' una annessa centrale ortofrutticola;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il Commercio; Decreta:
Articolo unico
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo e' autorizzata ad acquistare mq. 5800 di terreno sito in comune di Lusia di proprieta' dei signori Targa Umberto e Maria fu Walter, minori, e per essi dalla signora Bonello Romilda ved. Targa, alle condizioni previste nella deliberazione n. 126 del 18 giugno 1955.
GRONCHI CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 68. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.