DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. 1519
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, cinquemila sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva: per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1910 e successive; per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive. Nello stesso anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, trentamila graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle classi di leva 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933, appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel precedente comma.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali, graduati e i militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.
GRONCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 70. - CARLOMAGNO
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