DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1522

Type DPR
Publication 1955-09-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Vista la legge n. 1078 del 3 novembre 1954, con la quale l'Ente Nazionale per l'applicazione dell'Industria - UNI - riconosciuto con regio decreto del 18 luglio 1930, n. 1107, e' stato soppresso;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1954, con la quale il presidente dell'Associazione denominata Ente Nazionale di Unificazione - UNI - con sede in Milano, in vista dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo - rogito in Milano il 26 gennaio 1953, notar Pietro Maissen, rep. n. 163514, raccolta n. 6989 - richiede che venga conferita la personalita' giuridica all'Associazione medesima;

Visto lo schema dello statuito proposto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente Nazionale di Unificazione - UNI - con sede in Milano, e ne e' approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto, composto di 43 articoli, vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 73. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 1

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione - UNI Art. 1. (Definizioni e compiti) L'Ente Nazionale di Unificazione UNI e' un'Associazione con sede in Milano avente lo scopo di unificare norme e prescrizioni generali interessanti sia la produzione sia il suo esito, di definire tipi unificati di materiali, di oggetti, di strumenti e di organi di macchine, di promuovere la diffusione e l'adozione delle norme unificate. E' escluso ogni fine di lucro. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'UNI provvede a: a) elaborare progetti e tabelle di unificazione secondo le norme del presente statuto ed a curarne la pubblicazione e la diffusione; b) costituire archivi delle unificazioni nazionali ed estere; c) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano l'unificazione; d) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo dell'unificazione; e) mantenere i rapporti ed a collaborare con gli Enti di unificazione degli altri Paesi ed in particolare con l'Organizzazione internazionale di Standardizzazione - ISO; f) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 2

Art. 2. (Categorie dei soci) I soci dell'UNI si distinguono in: 1) soci effettivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; 2) Enti federati, di cui all'art. 4; 3) soci onorari, benemeriti e fondatori, di cui all'art. 5; 4) soci aderenti di cui all'art. 6. Attese le loro particolari benemerenze nel campo dell'unificazione, viene attribuita la qualifica di socio fondatore alla Confederazione Generale dell'Industria italiana e la qualifica di soci benemeriti alla Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA) ed all'Ente di unificazione nel campo navale (UNAV), Enti federati all'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 3

Art. 3. (Soci effettivi: requisiti) Possono far parte dell'UNI in qualita' di soci effettivi: a) gli enti pubblici e le aziende interessate all'azione di unificazione nei casi e nelle forme consentite dalle leggi e dai rispettivi statuti; b) le associazioni di categoria interessate all'azione di unificazione; c) gli enti tecnici, scientifici e di istruzione, professionali, economici; d) le imprese industriali e commerciali.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 4

Art. 4. (Enti federali) Prendono il nome di Enti federati le organizzazioni che svolgono, sul piano nazionale, attivita' di unificazione, ciascuno per il settore di sua competenza, ed in armonia con gli scopi e con la procedura specificati nel presente statuto. E' ammesso un solo Ente foderato per ciascun settore di unificazione.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 5

Art. 5. (Soci onorari, benemeriti e fondatori) Possono fai parte dell'UNI, in qualita' di soci onorari, le persone che abbiano acquistato notorieta' per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo dell'unificazione, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'Ente.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 6

Art. 6. (Soci aderenti) Possono far parte dell'UNI, in qualita' di soci aderenti, le persone fisiche interessate all'unificazione anche se di nazionalita' straniera, purche' esercitino la loro attivita' in Italia.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 7

Art. 7. (Procedura per l'ammissione) Chi intenda far parte dell'UNI deve farne domanda al presidente. La presentazione della domanda importa di per se' l'accettazione dello statuto e dei regolamenti dell'UNI. Nella domanda dev'essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente. Gli enti pubblici, le aziende, le associazioni di categoria, gli enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici, e le imprese industriali e commerciali, di cui all'art. 3, sono ammessi quali soci effettivi dietro, loro domanda, senza il concorso di alcuna formalita', salvo il disposto dell'art. 8. Le domande di ammissione quali Enti federati all'UNI devono essere corredate: a) dall'elenco delle amministrazioni, associazioni di categoria federazioni e confederazioni, enti, istituti ed imprese che concorrono al mantenimento dell'Ente; b) dalla copia dello statuto o dei regolamenti dai quali risultino determinati gli scopi, il settore di competenza e la procedura di svolgimento dei lavori, in armonia con le norme del presente statuto. Le domande, ad eccezione di quelle presentato dai richiedenti ammessi quali soci effettivi dell'UNI senza il concorso di alcuna formalita', sono affisse all'albo, presso la sede dell'UNI per 30 giorni, trascorso il quale termine il presidente le sottopone al Consiglio direttivo e comunica quindi al richiedente le deliberazioni adottate circa l'ammissione. Contro la denegata ammissione, l'interessato puo' ricorrere al Collegio dei probiviri entro il termine di 15 giorni. Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 8

Art. 8. (Contributi) I soci effettivi, benemeriti, fondatori ed Enti federati, di cui all'art. 2 versano all'UNI un contributo di iscrizione una volta tanto ed un contributo annuale, ciascuno costituito da un numero di quote di L. 5000 cadauna, convenuto tra il Consiglio direttivo dell'UNI ed il socio. Per i soci aderenti, il contributo d'iscrizione e quello annuo sono di L. 500 cadauno. La misura della quota unitaria dei contributi puo' essere variata con deliberazione di carattere generale del Consiglio direttivo, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. I contributi annuali dei soci effettivi possono essere versati in due rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio; i contributi annuali dei soci aderenti devono essere versati entro il 31 gennaio. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 9

Art. 9. (Doveri dei soci) I soci dell'UNI sono tenuti: a) all'osservanza delle unificazioni, in relazione al carattere ad esse attribuito dalla classifica di cui all'art. 32, ed altresi' ad adoperarsi per la diffusione e l'applicazione delle norme di unificazione; b) a segnalare all'UNI eventuali impedimenti all'osservanza di talune unificazioni; c) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di unificazione, tutte le volte che, in considerazione della, loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 10

Art. 10. (Diritti dei soci) I soci dell'UNI hanno diritto: a) di intervenire all'assemblea, in conformita' alle norme di cui agli articoli 19 e seguenti; b) di consultare i libri ed i periodici esistenti presso la biblioteca, le tabelle e le unificazioni in genere, nazionali ed estere, esistenti presso gli archivi dell'UNI. I soci effettivi hanno inoltre il diritto di usufruire, nell'acquisto delle tabelle e delle altre pubblicazioni edite direttamente dall'UNI, degli sconti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 11

Art. 11. (Recesso, decadenza, esclusione dei soci) L'impegno di partecipazione all'UNI da parte dei soci e' annuale e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. La dichiarazione di recesso non e' valida per i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi. La decadenza dei soci puo' essere deliberata dal Consiglio direttivo nei casi in cui i soci siano morosi da oltre un anno. Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro il termine di un mese. La decisione del Collegio dei probiviri e' definitiva. A carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attivita' in contrasto con gli scopi dell'UNI, puo' essere deliberato il provvedimento di esclusione. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio direttivo, dal presidente dell'UNI al socio trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio puo' presentare le sue eventuali giustificazioni. Ove le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio direttivo ovvero, in difetto di esse, trascorso il termine di trenta giorni, il socio viene dichiarato sospeso dall'attivita' sociale, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'assemblea. L'assemblea delibera l'esclusione con una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti. L'esclusione ha effetto immediato. I soci che abbiano receduto, o siano stati dichiarati decaduti, o siano stati esclusi, perdono ogni diritto sul patrimonio dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 12

Art. 12. (Definizioni) Il patrimonio dell'UNI e' costituito: a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore; b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fili dell'UNI; c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente. Gli introiti dell'UNI sono costituiti: a) dalle rendite del suo patrimonio; b) dalle quote sociali annue; c) dal provento della vendita delle pubblicazioni; d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative interessanti l'unificazione. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 13

Art. 13. (Definzioni) Sono organi dell'UNI: l'assemblea; il Consiglio direttivo; la Giunta esecutiva; il presidente; il Collegio dei revisori dei conti; il Collegio dei probiviri.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 14

Art. 14. (Costituzione) L'assemblea e' costituita da tutti i soci dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 15

Art. 15. (Attribuzioni) L'assemblea: a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio direttivo e su quella dei revisori dei conti; b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntive annuale; c) elegge gli otto membri del Consiglio direttivo, di cui all'art. 22, nonche' i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri; d) apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'UNI e, se del caso, alla nomina dei commissari liquidatori; e) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo; f) delibera sull'esclusione del soci.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 16

Art. 16. (Convocazione) L'assemblea convocata dal presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in merito ai punti a), b) e, quando occorra, al punto c) dell'art. 15, E' convocata in via straordinaria tutte le volte che il presidente od il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al presidente da tanti soci che dispongano di almeno 1/8 del totale dei voti spettanti all'assemblea. L'assemblea, in sede straordinaria, e nei casi di legge, puo' essere convocata anche dal Collegio del revisori dei conti

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 17

Art. 17. (Validita' delle deliberazioni) L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la meta' del totale dei voti spettanti all'assemblea stessa. In seconda convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per i casi di cui agli articoli 41 e 42 del presente statuto l'assemblea deva ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti prescritti negli articoli medesimi. Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 18

Art. 18. (Presidenza) L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'UNI o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 26. Salvo che non sia disposto diversamente dal presidente, funziona da segretario dell'assemblea il direttore dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 19

Art. 19. (Diritto di voto) Nelle votazioni in assemblea ogni socio effettivo, benemerito, fondatore ed Ente federato ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo, ai sensi dell'art. 8. In nessun caso, un socio puo', indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiore al 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'assemblea. I soci onorari ed aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 20

Art. 20. (Deleghe di rappresentanza) Ogni socio mediante delega scritta puo' farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. In ogni caso non e' consentita, per ogni socio, piu' di una delega.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 21

Art. 21. (Deliberazioni per referendum) L'assemblea puo' deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo che non siano attinenti alla materia di cui agli articoli 41 e 42. Per la validita' delle deliberazioni per referendum e' necessario che pervenga il voto di tanti soci che dispongano di almeno la meta' del numero complessivo dei voti spettanti alla totalita' dei soci, salvo le disposizioni del presente statuto per le quali sia richiesto l'intervento di tanti soci che dispongano di un maggior numero di voti. Nelle votazioni per referendum le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 19. Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Collegio dei revisori dei conti, che redigera' verbale delle relative operazioni.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 22

Art. 22. (Costituzione) Il Consiglio direttivo e' composto: a) da due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; b) da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche; c) da un rappresentante del Ministero della difesa; d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; f) da due rappresentanti del Ministero del trasporti l'uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile "trasporti in concessione); g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile; h) da un rappresentante DEL Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; i) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; l) dal presidente del Comitato elettrotecnico italiano; m) dai presidenti degli Enti federati; n) da un rappresentante di ogni socio effettivo che versi Un contributo annuo di almeno 200 quote e che non sia gia' precedentemente rappresentato; o) dagli otto membri eletti dall'assemblea al sensi dell'art. 15; p) dal presidente o dai due vice presidenti della Commissione centrale tecnica. Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Alle riunioni del Consiglio direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio revisori dei conti.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.