DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1955, n. 1529
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 9 settembre 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e il rappresentante del comune di Recoaro Terme, per la concessione, a quest'ultimo, della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Recoaro Terme a Recoaro Mille.
GRONCHI ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 97. - CARLOMAGNO
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