DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1955, n. 1530
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Visti gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Gli articoli 29 e 30 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono sostituiti dai seguenti: Art. 29. - Il certificato di abilitazione 6 rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta: 1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente; 2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato; 3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore. Il certificato di abilitazione deve essere conforme al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Art. 30. - Con decreto Ministeriale sono stabilite le sedi e le epoche in cui si svolgono le sessioni di esami, e sono indicate le modalita' per l'ammissione agli esami, per l'espletamento delle relative prove, per il rilascio dei certificati e per i gradi dei certificati medesimi. Sono altresi' stabilite le norme per l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti in base ad altri regolamenti.
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 173. - CARLOMAGNO
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