DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1544

Type DPR
Publication 1955-06-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per la attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i tesoro e per le finanze; Decreta:

TITOLO I Decentramento dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro CAPO I

Art. 1

I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna Provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro. I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi. I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero dei tesoro, alle altre Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi. Nulla pero' e' innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonche' dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 2

La vigilanza sui servizi degli Uffici provinciali del tesoro rimane affidata al Corpo ispettivo istituito con regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, e successive modificazioni. Ferma restando la dipendenza del personale degli Uffici provinciali del tesoro dai rispettivi direttori, le funzioni disciplinari dalle leggi vigenti attribuite agli intendenti di finanza nei confronti dei direttori medesimi e del personale, sono deferite agli ispettori generali e superiori di Tesoreria dislocati nelle sedi (lei Centri meccanografici istituiti ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38, ovvero, per delega, ai direttori degli Uffici provinciali del tesoro sedi di Centro meccanografico. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 78 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 3

E' demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attivita' di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il ricupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295. Agli Uffici stessi e' demandata inoltre la facolta' di concedere, a richiesta degli interessati, la ratizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente.

Art. 4

Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono estese a tutti i mutui della Cassa depositi e prestiti che siano garantiti dalle Province e dai Comuni. In ordine alle pubblicazioni della, deliberazione di assunzione del mutuo e della decisione tutoria di approvazione, il prefetto, con propria dichiarazione, attesta che sono state adempiute le formalita' prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni medesime e che l'atto e' divenuto esecutivo a tutti gli effetti. Quando occorra, dovra' altresi' attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'art. 300 della suindicata legge comunale e provinciale. In relazione a quanto prescritto dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, e' sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

Art. 5

Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266, per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, e' elevato a lire 5.000.000. ((3))

Art. 6

L'art. 109 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, e' cosi' modificato: "Gli Uffici provinciali del tesoro non possono, senza apposita autorizzazione della Direzione generale, iniziare alcun giudizio, ne' transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa. Essi, pero', possono provvedere, senza alcuna autorizzazione della Direzione generale, all'incameramento, per prescrizione, del capitale dei depositi gia' a libera disposizione, qualunque sia l'ammontare".

Art. 7

La Cassa depositi e prestiti, salvo richiesta di pagamento degli interessati secondo le norme degli articoli 2 e 3 della legge 6 luglio 1949, n. 466, liquidera' ed emettera' i mandati per il pagamento degli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario, se liberamente esigibili, il 1 gennaio di ogni quinquennio quando il capitale effettivo o nominate di detti depositi non superi le lire 50.000, ed il 1 gennaio di ogni anno quando il capitale anzidetto superi le lire 50.000 e non raggiunga le lire 500.000. Quando invece il capitale nominale ed effettivo di detti depositi raggiunga le lire cinquecentomila la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento degli interessi avverra' semestralmente.

Art. 8

La consegna, agli interessati degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, e' disposta dall'Ufficio provinciale del tesoro presso cui e' iscritto il relativo deposito, su richiesta in bollo, in cui gli interessati dichiarino di assumere a proprio carico il rischio e le spese dell'invio mediante piego o pieghi postali assicurati e specifichino le modalita' dell'invio medesimo, in relazione al taglio degli effetti pubblici da trasferire ed al limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste. La consegna degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori anzidetti, e' effettuata fuori dei capoluoghi di Provincia, a richiesta della parte, con le modalita' di cui al comma precedente e con anticipazione delle spese, quando il capitale nominale degli effetti pubblici, cedole o altri valori da consegnare non superi il limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.

Art. 9

Sono demandati agli Uffici provinciali del tesoro: a) la concessione dell'assegno di incollocamento di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria dalla seconda all'ottava; b) la concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra, alle vedove ed ai genitori dei caduti, prevista dagli articoli 41, 56 e 72 della prefatta legge n. 648; c) i provvedimenti per la concessione della indennita' di ricovero a favore dei minori invalidi, da devolvere all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 35, e per l'attribuzione della quota del trattamento complessivo di pensione ai legali rappresentanti dei minori ricoverati, di cui all'art. 37 della stessa legge n. 648; d) la concessione dell'aumento, a titolo di integrazione per i figli, contemplata negli articoli 46, 47 e 48, a favore dell'invalido o della donna invalida provvisti di pensione o di assegni di 1ª categoria. ((e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di eta', ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo; f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilita' agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova; g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente articolo 1; h) la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze; i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilita' a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - gia' provvisto di pensione; l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonche' personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza; m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961; n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra; o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra)).

Art. 10

Alla concessione della pensione di guerra a favore delle vedove e degli orfani, prevista dagli articoli 55, 62, 63 e 64, e della pensione di riversibilita' di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, provvedono in via provvisoria, gli Uffici provinciali del tesoro, liquidandola, pero', in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 69 della stessa legge.

Art. 11

Il quarto comma dell'art. 67 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' modificato come segue "Le ordinanze del giudice delle tutele vengono eseguite a cura degli Uffici provinciali del tesoro".

TITOLO II Decentramento dei controlli della Ragioneria generale dello Stato e deferimento di attribuzioni di tutte le Amministrazioni centrali ad organi periferici CAPO I

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))

Art. 13

Le ragionerie presso le Intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di "Ragionerie provinciali dello Stato". Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza.

Art. 14

All'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e' aggiunto il seguente comma: "I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro per il tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".

Art. 15

Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38)). b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione.

Art. 16

Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni di riscontro amministrativo contabile a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa: b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.

Art. 17

Alle ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile per rendiconti dei funzionari delegati e per conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro. Alle stesse ragionerie sono attribuite le funzioni di riscontro per eonti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 17-bis

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16,17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro: ((...)) Ragionerie provinciali dello Stato; Ragioneria, presso il Magistrato per il Po. Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche. (5)

Art. 18

((Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono: a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini; b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli; c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati)).

Art. 19

((Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza. Un esemplare del ruolo provvisorio aperto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati)).

Art. 20

I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.

Art. 21

I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.

Art. 22

E' demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di riversibilita' a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.

Art. 23

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