DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1547

Type DPR
Publication 1955-09-20
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore e di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto dei Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 30 ottobre 1950, n. 1306; 31 agosto 1951, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7; 14 settembre 1954, n. 1055 e 4 febbraio 1955, n. 119; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 12 agosto 1955 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica di Milano. Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e, pertanto, ulteriormente modificato come appresso: Dopo il primo comma dell'art. 21 sono aggiunti i seguenti: Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facolta' di lettere e di filosofia e' aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1954-55 e per la durata di anni quindici, un posto di ruolo per l'insegnamento della papirologia. In tal senso si intende modificata la tabella n. 1, annessa allo statuto.

GRONCHI ROSSI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1956

Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 69. - CARLOMAGNO

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 1

Convenzione fra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori per la istituzione di un posto di ruolo nella Facolta' di lettere e filosofia da attribuirsi all'insegnamento della papirologia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantacinque (1955) oggi dodici (12) del mese di agosto in Milano, alle ore 12, in una sala del Rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore in piazza Sant'Ambrogio n. 9, dinnanzi a me, dott. Guido Rossi, nato a Rovereto, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario accademico, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 5 luglio 1955 alla presenza dei testimoni noti ed idonei, signori: Brasca dott. Giancarlo fu Luigi, nato a Mezzago (Milano), residente a Milano; Fossati rag. Emilio fu Clemente, nato a Arona (Novara), residente a Milano; si sono personalmente costituiti i signori: Gemelli prof. Edoardo, in religione Fr. Agostino p.f.m., fu Innocente, nato a Milano e residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore magnifico dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore e presidente del Consiglio di amministrazione della Universita' medesima, a cio' espressamente autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 agosto 1955 (allegato n. 1); Franceschini prof. Ezio fu Mario, nato a Vill'Agnedo (Trento) e domiciliato a Milano, nella sua qualita' di consigliere dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, eretto in ente morale con regio decreto in data 24 giugno 1920, n. 1014, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente alto dal Comitato permanente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, deliberazione in data 3 luglio 1955 resa esecutiva nelle forme di legge e che, per estratto autentico qui si allega (allegato n. 2); tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' io sottoscritto ufficiale rogante sono certo. Premesso: che a conclusione di precedenti intese verbali l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori con regolare delibera del Comitato permanente in data 3 luglio 1955 e' venuto nella determinazione di fornire i mezzi in aggiunta ai contributi gia' versati allo stesso dal comune di Milano dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, dalla Cassa di risparmio delle Province Lombarde e dalla provincia di Milano per l'istituzione presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di un posto di ruolo col patto che il posto stesso sia attribuito all'insegnamento della papirologia ed ha autorizzato la stipulazione della apposita convenzione; che la Facolta' di lettere e filosofia, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore con le rispettive deliberazioni in data 2 luglio 1955 e 2 agosto 1955 hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato animo l'offerta dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori con la condizione posta ed hanno autorizzato il rettore a stipulare la relativa convenzione con l'Amministrazione dell'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori. Tutto cio' premesso dai convenuti su costituiti signori nelle rispettive rappresentanze, in esecuzione della volonta' personale e della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentato, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di lettere e filosofia e con le norme dell'art. 63, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della papirologia.

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 2

Art. 2. L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, assume l'obbligo di corrispondere all'Universita' cattolica del Sacro Cuore, per il funzionamento del posto di professore di ruolo di cui al precedente art. 1, la somma di lire due milioni (L. 2.000.000) per la durata di quindici anni consecutivi a decorrere dalla effettiva nomina del titolare.

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 3

Art. 3. L'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori si impegna a versare all'Universita' cattolica del Sacro Cuore il contributo di cui sopra entro il mese di dicembre di ogni anno e per la prima volta all'atto della comunicazione della nomina del professore di ruolo che sara' titolare della cattedra di cui si tratta.

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma annua di lire due milioni risultasse inferiore a quella che l'Universita' dovra' corrispondere al titolare della cattedra, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, versera' annualmente la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 5

Art. 5. Qualora la presente convenzione non sia rinnovata alla scadenza o vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di ruolo di cui si tratta deve intendersi senz'altro soppresso con la conseguente cessazione del servizio del titolare. L'istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori si impegna in questa evenienza a corrispondere al titolare del posto, l'eventuale trattamento di quiescenza previsto dalla legge.

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 6

Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di quindici anni e inizia dalla data di decorrenza della nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunciata almeno un anno prima si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo.

Convenzione istituzione posto Facolta' di lettere e filosofia insegnamento della papirologia- art. 7

Art. 7. La presente convenzione perche' stipulata nell'interesse dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, e' esente da ogni tassa a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. L'atto consta di quattro fogli scritti sui sei pagine intere e numero ventitre' righe della settima pagina, da persona di mia fiducia; sotto la mia direzione. F.to: Edoardo Gemelli, in religione Fr. Agostino o.f.m. F.to: Ezio Franceschini F.to: Giancarlo Brasca, teste F.to: Emilio Fossati, teste F.to: Guido Rossi, rogante Per copia conforme. Il segretario accademico: GUIDO ROSSI Registrato a Milano, atti pubblici il 13 agosto 1955, n. 5848, mod. 1, volume 1094. Esatte L. - esente di cui L. - per C.N. e L. - per A.N. Il procuratore superiore reggente: firm. dott. Celestino DE LISIO

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