LEGGE 5 gennaio 1956, n. 1

Type Legge
Publication 1956-01-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente motivati. La mancanza di motivazione produce nullità. La nullità deve essere eccepita dal contribuente, a pena di decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado. La motivazione non è richiesta per l'accertamento dei redditi che il contribuente abbia omesso di dichiarare, nè quando la dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi attivi e passivi richiesta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

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