DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 9
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 punti 12 e 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, concernente l'attribuzione di un assegno- integrativo mensile ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, raffermati o vincolati a ferme speciali;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati sono fissate nelle seguenti misure nette: 1) dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio.......................... L. 151 2) durante il secondo anno di servizio.............. L. 173 3) durante il terzo anno di servizio................ L. 232 4) durante il quarto anno di servizio............... L. 275 5) durante il quinto anno di servizio............... L. 305 6) durante il sesto anno di servizio................ L. 355 7) durante il settimo anno di servizio.............. L. 375 8) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio................ L. 430 9) dopo undici anni di servizio..................... L. 456
Art. 2
Le paghe giornaliere dei sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare sono fissate nelle seguenti misure nette: A) Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra: 1) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di prima classe..................... L. 151 2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe........................................ L. 173 3) durante il secondo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe........................................ L. 232 4) durante il terzo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe........................................ L. 275 5) durante il quarto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe........................................ L. 305 6) durante il quinto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe fino alla promozione a sergente........ L. 355 B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra: 1) durante il primo vincolo annuale............... L. 232 2) durante il secondo vincolo annuale............. L. 275 3) durante il terzo ed il quarto vincolo annuale.. L. 305 4) durante il quinto vincolo annuale.............. L. 355 5) durante il sesto vincolo annuale............... L. 375
Art. 3
L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, conglobato nelle paghe contemplate nei precedenti articoli, e' soppresso nei riguardi del precitato personale. L'indennita' speciale e l'indennita' complementare previste, per lo stesso personale, dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387, sono fissate nella misura mensile lorda di L. 2000. L'indennita' speciale e' ridotta a L. 1500 per i militari provvisti di alloggio gratuito, in natura. E' soppressa, in quanto conglobata nell'indennita' complementare di cui al precedente comma, l'indennita' caropane dovuta al predetto personale in applicazione dell'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, n. 1387.
Art. 4
Le paghe giornaliere ordinarie dei primi avieri raffermati dell'Arma aeronautica, ruolo servizi - categoria governo - e ruolo specialisti, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, sono fissate nelle seguenti misure nette: 1) dopo sei anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio................... L. 660 2) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio............... L. 700 3) dopo undici anni di servizio.................... L. 720 La differenza tra l'intera misura dell'indennita' carovita dovuta, in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, al personale contemplato nel precedente comma in servizio effettivo negli aeroporti dove siano regolarmente costituite mense obbligatorie di servizio e la misura ridotta della medesima indennita' prevista dall'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modifiche, e' conservata al personale predetto quale indennita' giornaliera lorda di L. 220.
Art. 5
Per il personale indicato nel precedente art. 4, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 384, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle paghe o trasformati nell'indennita' giornaliera di cui all'art. 4, sono soppressi.
Art. 6
Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 - secondo comma e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale indicato nel precedente art. 4. A detto personale non competono le indennita' di cui al secondo comma del precedente art. 3.
Art. 7
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio
GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 66. - CARLOMAGNO
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