DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 10
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le tabelle delle retribuzioni spettanti al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto.
Art. 2
Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 400, ed il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nelle retribuzioni di cui al precedente art. 1, sono soppressi.
Art. 3
Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono estese, in quanto applicabili, al personale di cui al presente decreto. Restano ferme le norme dell'art. 8 dei decreti Ministeriali 6 luglio 1948 e 23 giugno 1952, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1948, n. 197, e del 3 novembre 1952, n. 255.
Art. 4
Gli assegni personali, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 23 giugno 1952 richiamato nel precedente art. 3, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di retribuzione, non vengono ridotti e riassorbiti in sede di prima applicazione del presente decreto.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio
GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 67. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA I SANITARI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA II CAPPELLANI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA III SUORE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA IV MAESTRI ED INSEGNANTI DIVERSI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA V FARMACISTI E VETERINARI Parte di provvedimento in formato grafico
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