DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per la emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 382, e 17 agosto 1955, n. 767;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le misure delle retribuzioni annue spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia sono stabilite come segue: incaricati marittimi di 1ª classe........... L. 182.400 incaricati marittimi di 2ª classe........... L. 165.600 delegati di spiaggia di 1ª classe........... L. 140.400 delegati di spiaggia di 2ª classe........... L. 130.800 delegati di spiaggia di 3ª classe........... L. 120.600 L'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 382, e' soppresso.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio
GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 69. - CARLOMAGNO
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