DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 14

Type DPR
Publication 1956-01-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1951, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La paga lorda giornaliera del personale di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, e' stabilito come appresso: iniziale.................... L. 1.200 al 1° aumento............... L. 1.320 al 2° aumento............... L. 1.440 al 3° aumento............... L. 1.560 al 4° aumento............... L. 1.680

Art. 2

Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 391, e il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nella paga giornaliera di cui al precedente articolo, sono soppressi.

Art. 3

Al personale di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio

GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1956

Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 71. - CARLOMAGNO

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