DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 18

Type DPR
Publication 1956-01-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

TITOLO I CAPO I. - Carriere ed ammissione

Art. 1

Il presente decreto stabilisce e disciplina le seguenti carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri in relazione alla natura delle loro funzioni ed alle esigenze dei rapporti con l'estero: a) carriera diplomatico-consolare; b) carriera per l'emigrazione; e) carriera commerciale; d) carriera per l'Oriente; e) carriera per la stampa.

Art. 2

Al personale delle carriere stabilite nel precedente articolo si applicano le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e n. 17, salve le diverse disposizioni stabilite dai successivi articoli.

Art. 3

Alle carriere indicate nel precedente articolo si accede mediante esame di concorso, a cui possono essere ammessi soltanto i cittadini italiani, i quali siano forniti dei seguenti requisiti: a) eta' non minore di 21 anni ne' maggiore di 30, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione del limite massimo di eta' che, anche nel caso di cumulo di benefici, non puo' comunque superare 40 anni; b) godimento dei diritti politici; c) buona condotta; d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche' esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera cui il candidato aspira; e) diploma di laurea; con norme regolamentari saranno indicati i titoli specifici di studio per l'ammissione alle singole carriere; f) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.

Art. 4

Le norme relative ai programmi degli esami, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalita' ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie sono stabilite con regolamento per le diverse carriere. Nel bando di concorso per la carriera per l'Oriente, dovranno essere indicate le specializzazioni di volta in volta ammesse, nonche' i posti riservati a ciascuna di esse, in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 10.

Art. 5

I vincitori dei concorsi di ammissione alle singole carriere sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri volontari e sono chiamati a prestare servizio per un periodo di prova di dodici mesi, di cui almeno sei presso l'Amministrazione centrale ed i rimanenti eventualmente in missione all'estero. Al termine del periodo di prova i volontari sono nominati al grado iniziale delle carriere, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. Nel caso di giudizio sfavorevole la risoluzione del rapporto d'impiego e' dichiarata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 6

I gradi della carriera diplomatico-consolare sono: Ambasciatore; Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe; Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe; consigliere d'Ambasciata; consigliere di Legazione; primo segretario di Legazione; secondo segretario di Legazione; terzo segretario di Legazione; addetto di Legazione. I gradi della carriera per l'emigrazione sono: consigliere per l'emigrazione di 1ª classe; consigliere per l'emigrazione di 2ª classe; addetto per l'emigrazione di 1ª classe; addetto per l'emigrazione di 2ª classe; addetto aggiunto per l'emigrazione di 1ª classe; addetto aggiunto per l'emigrazione di 2ª classe. I gradi della carriera commerciale sono: consigliere commerciale di 1ª classe; consigliere commerciale di 2ª classe; addetto commerciale di 1ª classe; addetto commerciale di 2ª classe; addetto commerciale aggiunto di 1ª classe; addetto commerciale aggiunto di 2ª classe. I gradi della carriera per l'Oriente sono: consigliere per l'Oriente di 1ª classe; consigliere per l'Oriente di 2ª classe; primo segretario per l'Oriente; secondo segretario per l'Oriente; terzo segretario per l'Oriente; vice segretario per l'Oriente. I gradi della carriera per la stampa sono: consigliere per la stampa di 2ª classe; addetto per la stampa di 1ª classe; addetto per la stampa di 2ª classe.

Art. 7

In sede di revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, lo svolgimento della carriera per la stampa sara' uniformato a quello delle altre carriere direttive indicate alle lettere b), c), d) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 8

In sede di revisione dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, nell'organico del grado di Inviato straordinario e di Ministro plenipotenziario di 2ª classe sara' tenuto conto anche dei due posti in soprannumero di cui alla nota (1) della tabella I allegata al presente decreto.

Art. 9

Il personale in servizio all'estero assume la qualifica corrispondente alle funzioni delle quali e' incaricato.

Art. 10

La carriera per l'Oriente, pure essendo costituita da un unico ruolo, comprendera' funzionari specializzati in vari settori per l'Asia e per l'Africa, secondo quanto verra' determinato con norme regolamentari. I funzionari della carriera per l'Oriente possono essere incaricati nei paesi dell'Asia e dell'Africa di funzioni consolari sia di direzione che in sottordine.

Art. 11

Le nomine ad Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 12

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nel grado e alla condizione che il funzionario non abbia riportato qualifiche inferiori a quella di distinto nel precedente triennio e di buono nei due anni anteriori a tale triennio. Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 13, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari del grado inferiore che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 13

Le promozioni al grado di consigliere di Legazione sono effettuate mediante concorso per titoli. Al concorso possono partecipare i primi segretari di Legazione che, oltre ai requisiti di promovibilita' di cui al primo comma del precedente articolo, abbiano prestato servizio nella carriera per almeno dieci anni complessivi, compreso il servizio di volontariato, e che abbiano compiuto almeno due anni di servizio presso l'Amministrazione centrale, due nelle rappresentanze diplomatiche o presso organismi internazionali o in missione all'estero e due negli uffici consolari. Le norme relative alla composizione della Commissione giudicatrice, alle modalita' e allo svolgimento del concorso, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.

Art. 14

Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate: a) alla permanenza minima di tre anni nel grado, ad eccezione delle promozioni ad addetto per l'emigrazione di 2ª classe, ad addetto commerciale di 2ª classe e a secondo segretario per l'Oriente per le quali e' richiesta una permanenza minima di quattro anni nel grado inferiore; b) alla condizione che il funzionario non abbia riportato qualifiche inferiori a quella di distinto nel precedente triennio e di buono nei due anni anteriori a tale triennio. Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 15, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzionari del grado inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 15

Le promozioni al grado di addetto per l'emigrazione di 1ª classe, di addetto commerciale di 1ª classe, di primo segretario per l'Oriente e di addetto per la stampa di 1ª classe sono effettuate mediante concorso per titoli. A tali concorsi sono ammessi i funzionari del grado inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilita' di cui al precedente art. 14, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, compreso il periodo di volontariato, di cui almeno tre anni all'estero e tre presso l'Amministrazione centrale. Le norme relative alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalita' e allo svolgimento dei concorsi, alla natura dei titoli, ai criteri per la valutazione dei titoli stessi e per la formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento.

CAPO IV - Collocamenti a disposizione e a riposo per ragioni di servizio.

Art. 16

Gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe e i consiglieri di Ambasciata possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando cio' sia richiesto dall'interesse del servizio. Il periodo di tempo nel quale i medesimi possono rimanere in tale posizione non potra' eccedere i due anni. Trascorso questo periodo senza che si sia altrimenti disposto, il funzionario e' collocato a riposo. I funzionari a disposizione per motivi di servizio continuano a percepire lo stipendio e l'eventuale aggiunta di famiglia. Il loro numero non puo' essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

Art. 17

Gli Ambasciatori, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe, gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe possono, con decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a riposo per motivi di servizio. I predetti funzionari possono, con decreto del Presidente della Repubblica, essere collocati a riposo dopo dodici anni di permanenza nello stesso grado. Possono altresi' essere collocati a riposo con le stesse modalita' di cui al comma precedente i funzionari degli altri gradi della carriera diplomatico-consolare nonche' i funzionari delle altre carriere direttive contemplate nel presente decreto rispettivamente dopo dieci o dodici anni di permanenza nello stesso grado. Ai funzionari collocati a riposo a norma del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, secondo comma, e 52 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI CAPO UNICO

Art. 18

Il Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri e' composto: a) del Ministro, che lo presiede; b) del Segretario generale; c) del Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) dei funzionari preposti alle Direzioni generali ed ai Servizi alle dirette dipendenze del Ministro. I funzionari di cui alle lettere c) e d) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci purche' di grado non inferiore a quello di consigliere d'Ambasciata. La presidenza del Consiglio di amministrazione puo' essere delegata dal Ministro al Sottosegretario di Stato o al Segretario generale o, in assenza di questo, al funzionario di grado piu' elevato. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dalle esigenze di servizio. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente. Un funzionario della Direzione generale del personale del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione esercita le mansioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 19

La composizione della Commissione di disciplina per il personale delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri e' quella stabilita dal regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1473.

Art. 20

Per il personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri di grado non superiore a quello di consigliere di Ambasciata ed equiparati viene compilato ogni anno un rapporto per il servizio effettivamente prestato. Il regolamento determina, in relazione alle speciali esigenze del servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, le modalita' per la compilazione del rapporto e per l'attribuzione del giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente".

Art. 21

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, ad eccezione dell'art. 3 che e' abrogato, si applicano al personale delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 22

Non e' consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre Amministrazioni. E' vietato il conferimento a titolo onorifico di qualifiche diplomatiche e consolari e di ogni altra qualifica propria delle carriere dell'Amministrazione degli affari esteri. All'atto della cessazione dal servizio, puo' essere conferito il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore della carriera di appartenenza. E' parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

Art. 23

Ai fini del trattamento di quiescenza e' aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano.

Art. 24

Per il personale dipendente dell'Amministrazione degli affari esteri l'esame speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e' sostituito da un concorso per titoli. Gli esami per l'avanzamento nelle carriere di concetto ed esecutiva del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, sono limitati alle prove scritte. Le norme relative ai programmi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alle modalita' ed allo svolgimento delle prove, alla formazione delle graduatorie saranno stabilite con regolamento. Il ruolo del personale dei Commissari consolari e' soppresso. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. Tale personale puo' altresi' essere destinato a prestare servizio presso gli Uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico. Gli impiegati appartenenti al soppresso ruolo dei Commissari consolari sono inquadrati, secondo il grado e l'anzianita' del ruolo di provenienza, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri di cui alla tabella annessa. Sono abrogate la legge 13 febbraio 1952, n. 106, e le altre disposizioni incompatibili con le norme del presente decreto.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25

Fino alla revisione prevista dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, rimangono in vigore i ruoli organici del personale disciplinato dal presente decreto con le modifiche derivanti dalle tabelle I II III IV e V a questo annesse.

Art. 26

Il personale della carriera diplomatica, il personale per i Servizi tecnici, il personale di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero, dei commissari tecnici per l'Oriente e degli addetti stampa all'estero sono inquadrati nei ruoli delle carriere direttive, istituite per i medesimi servizi, secondo le modalita' stabilite nel seguente articolo.

Art. 27

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