DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20

Type DPR
Publication 1956-01-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 e 17 agosto 1955, n. 767;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

CAPO I Nuove disposizioni in materia di trattamento di quiescenza

Art. 1

Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.((4))

Art. 2

Nella liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, si considera, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito, oltre agli altri eventuali assegni utili a pensione. Agli effetti della applicazione al personale in attivita' di servizio della ritenuta in conto entrate Tesoro, o altra analoga, nonche' dei contributi di riscatto, gli stipendi, paghe e retribuzioni si considerano in ragione dell'ottanta per cento.((1)) Parimenti, ai fini dell'applicazione della suddetta ritenuta sulla tredicesima mensilita' del personale in attivita' di servizio, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 26 novembre 1953, n. 876, detta tredicesima mensilita' si computa in ragione dell'ottanta per cento. ((1)) La ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro si applica anche sull'ottanta per cento dello stipendio e della tredicesima mensilita' spettanti ai sergenti maggiori, e gradi corrispondenti, in servizio permanente o vincolati a rafferma, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed ai brigadieri vincolati a rafferma dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e Forestale dello Stato. ((1))

Art. 3

E' abrogato l'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive modificazioni.

Art. 4

((Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante gli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo e' pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra, e' aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo, del 76 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile. Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1958 in poi, la pensione normale spettante agli impiegati civili che abbiano venti anni di servizio effettivo e' pari ai 44 per cento dello stipendio e degli altri assegni indicati nel precedente comma. Per ogni anno di servizio utile, oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento degli emolumenti stessi a 40 anni di servizio utile)).((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."

Art. 5

((Per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali, a qualunque Arma o Corpo appartengano, si osservano le disposizioni contenute nel precedente articolo. E' fatta eccezione per coloro che rivestono un grado per il quale si deve applicare uno dei limiti di eta' sotto indicati per la cessazione dal servizio permanente, nei cui confronti - fermi restando gli importi della pensione a venti anni di servizio e gli importi massimi stabiliti dal primo e secondo comma del precedente articolo - per ogni anno di servizio successivo al ventesimo la pensione aumenta della seguente percentuale dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione: 1) Ufficiali che transitano per la posizione ausiliaria: Cessazioni dal ser vizio aventi decor- Cessazioni dal ser renza compresa fra vizio aventi decor Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi 45 anni.................... 2,65 per cento 2,80 per cento 46 " .................... 2,45 " 2,60 " 47 " .................... 2,30 " 2,40 " 48 " .................... 2,15 " 2,25 " 49 " .................... 2 - " 2,15 " 50 " .................... 1,90 " 2 - " 51 " .................... 1,80 " 1,90 " 2) Ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria: Cessazioni dal ser vizio aventi decor- Cessazioni dal ser renza compresa fra vizio aventi decor Limiti il 1 luglio 1957 e renza dal 1 luglio di eta il 30 giugno 1958 1958 in poi 45 anni.................... 6,80 per cento 7,20 per cento 46 " .................... 5,70 " 6 - " 47 " .................... 4,90 " 5,15 " 48 " .................... 4,25 " 4,50 " 49 " .................... 3,80 " 4 - " 50 " .................... 3,40 " 3,60 " 51 " .................... 3,10 " 3,30 " 52 " .................... 2,85 " 3 - " 53 " .................... 2,65 " 2,80 " 54 " .................... 2,45 " 2,60 " 55 " .................... 2,30 " 2,40 " 56 " .................... 2,15 " 2,25 " 57 " .................... 2 - " 2,15 " 58 " .................... 1,90 " 2 - " 59 " .................... 1,80 " 1,90 ")) ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 luglio 1956, n. 734 ha disposto (con l'art. 1) che "Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6."

Art. 6

Le norme contenute nel precedente articolo per la liquidazione della pensione normale agli ufficiali che non transitano per la posizione ausiliaria si applicano anche per la liquidazione della pensione normale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale dello Stato. Per i militari indicati al precedente comma nei confronti dei quali la cessazione dal servizio e' prevista al raggiungimento di determinati limiti di servizio, al fine di stabilire la percentuale di cui all'art. 5, si determina un limite di eta' teorico aggiungendo il numero fisso 20 al limite di servizio. Nei casi in cui le disposizioni vigenti stabiliscono a favore degli appartenenti alle categorie menzionate nel presente articolo la liquidazione della pensione sulla base di un'anzianita' inferiore a venti anni, tale pensione e' ragguagliata a tanti ventesimi di quella spettante con venti anni quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 7

La tabella di pensioni di cui all'allegato A al decreto legislativo 30 gennaio 1945, n. 41, quale risulta modificata per effetto delle successive disposizioni, e' sostituita dalla tabella allegato A al presente decreto.

Art. 8

La ritenuta in conto entrate del Tesoro, da applicarsi sulle paghe e retribuzioni dei salariati statali di ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 31 maggio 1926, n. 898, e' stabilita nella stessa misura del 6 per cento vigente per gli impiegati civili e militari dello Stato. I contributi per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei salariati statali di ruolo sono assunti a carico dello Stato anche per la parte che per legge sarebbe dovuta dai salariati stessi. Il presente articolo ha efficacia dal 1° maggio 1952.

Art. 9

Per la liquidazione della pensione normale a favore dei salariati di ruolo si applicano le norme contenute nel precedente art. 4 per la pensione degli impiegati civili. E' abrogato il secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 10

Nei confronti dei salariati statali di ruolo e dei loro aventi diritto non si fa luogo ad alcuna detrazione dalla pensione spettante a carico dello Stato della pensione loro dovuta per la assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. Lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione alla assicurazione predetta che sono valutati anche per la pensione statale. ((6)) Per i salariati statali in attivita' di servizio alla data da cui ha effetto il presente decreto i quali, anteriormente alla data stessa, abbiano acquisito il diritto alla pensione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio. ((6)) I salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'eta', avranno diritto, allorche' saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa gia' costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio. La disposizione contenuta nel secondo comma non si applica nei confronti di coloro che alla data da cui ha effetto il presente decreto sono titolari di una pensione speciale liquidata ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383. ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 8 maggio 1974 n. 117 (in G.U. 1a s.s. 15.05.1974 n. 126) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, commi secondo e terzo, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), nella parte in cui nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il sub-ingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi e delle loro vedove e orfani alla pensione o quota di pensione relativa alla assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale."

Art. 11

Ai salariati che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare ed ai loro aventi diritto, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo per i servizi resi allo Stato in qualita' di salariato con iscrizione all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti valutati anche per la pensione statale.

Art. 12

I salariati statali nominati in ruolo a partire dal 1° luglio 1956 non sono assoggettati all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti. Qualora i salariati di cui al precedente comma cessino dal servizio senza aver maturato diritto a pensione e risultino iscritti in precedenza all'assicurazione predetta, lo Stato provvede, a suo totale carico, all'aggiornamento della posizione assicurativa gia' costituita, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Art. 13

Il servizio prestato in qualita' di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati statali, che ottengano la nomina a posto di ruolo a partire dal 1° luglio 1956 in poi, puo' essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera effettiva durata, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalle vigenti norme per il riscatto dei servizi resi in qualita' di impiegato civile non di ruolo. Per i servizi riscattati ai sensi del precedente comma si applicano gli ultimi due commi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Nulla e' innovato, anche per quanto concerne la misura della ritenuta in conto entrate del Tesoro, alle norme sul riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio reso in qualita' di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio dai salariati che abbiano ottenuto la nomina a posto di ruolo anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1956.

Art. 14

((Nei casi di cessazioni dal servizio aventi decorrenza compresa fra il 1 luglio 1957 e il 30 giugno 1958, la pensione normale spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia venti anni di servizio utile e' pari al 42 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra e' aumentata dell'1,70 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile e' pari al 76 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non puo' in nessun caso essere superato. Nei casi in cui la pensione spetta con anzianita' inferiore ai venti anni di servizio utile, la percentuale del 42 per cento di cui al precedente comma e' ridotta di 1,70 per ogni anno mancante al raggiungimento del ventesimo. Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1958 in poi, le percentuali di cui ai precedenti commi sono elevate dal 42 al 44 per cento, dall'1,70 all'1,80 per cento e dal 76 all'80 per cento)).((1))

Art. 15

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