LEGGE 9 gennaio 1956, n. 26
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "grana", "gorgonzola", "provolone" e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalità, tenendo presente che il beneficio è diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati.
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