DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1956, n. 32

Type DPR
Publication 1956-01-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 632;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale;

TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER I CIECHI CIVILI

Art. 1

Fini dell'Opera

Per il raggiungimento degli scopi previsti agli articoli 1 e 4 della legge istitutiva, l'Opera nazionale per i ciechi civili: 1) provvede alla concessione dell'assegno a vita ai ciechi civili secondo le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento; 2) ferme restando le competenze dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, attua il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' a favore dei ciechi civili svolte, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale e dell'applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati. A tal fine l'Opera: a) promuove intese tra gli enti suddetti, ne richiede la collaborazione e compie presso di essi ogni altro intervento ritenuto idoneo; b) ha facolta' di chiedere ogni notizia intorno a programmi o iniziative particolari degli enti di cui sopra; c) esprime parere sulle domande di erezione in ente morale nonche' sulle proposte di riforma degli enti medesimi.

Art. 2

Consiglio d'amministrazione

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Opera e i consiglieri durano in carica quattro anni. I consiglieri che siano comunque nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza di esso. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal consigliere rappresentante del Ministero dell'interno.

Art. 3

Collegio dei revisori dei conti

La revisione della gestione dell'Opera e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti cosi' composto: a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministero del tesoro; b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'interno; c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale, e dura in carica quattro anni.

Art. 4

Controllo dei Ministeri

Il controllo sull'Opera e' esercitato dal Ministero dell'interno il quale vi provvede di concerto col Ministero del tesoro in materia finanziaria, patrimoniale e di personale, e col Ministero del lavoro e previdenza sociale in materia di qualificazione e riqualificazione professionale e di avviamento al lavoro:

Art. 5

Controllo sulle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, eccettuate quelle indicate nell'articolo seguente e quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti, e' inviato un elenco sommario ai Ministeri dell'interno, dei tesoro e dei lavoro e previdenza sociale, il primo dei quali, anche su richiesta degli altri, puo' chiedere copia delle deliberazioni e chiarimenti sulle medesime, ai fini del controllo di legittimita'. L'esecutivita' delle deliberazioni, che formino oggetto delle richieste di cui al comma precedente da effettuarsi entro venti giorni dal ricevimento degli elenchi, resta sospesa e il Ministero dell'interno puo' pronunciarne l'annullamento entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 6

Deliberazioni soggette ad approvazione

Sono rimesse in copia ai tre Ministeri, entro dieci giorni, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti le seguenti materie: a) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni; b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni; c) diminuzione o trasformazione di patrimonio per un valore superiore a L. 5.000.000; d) regolamento del personale di cui all'art. 13; e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi al presidente, ai consiglieri d'amministrazione, ai revisori dei conti e ai componenti non funzionari dell'Opera, del Comitato di liquidazione, e della Commissione di revisione; f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi; g) regolamento di amministrazione e relative modifiche; h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione. Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro e, quando occorra, col Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 7

Approvazione dei bilanci

I bilanci preventivi e consuntivi deliberati dal Consiglio d'amministrazione in conformita' alle norme dello statuto sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale.

Art. 8

Ispezioni

Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, puo' in ogni tempo, e deve almeno una volta all'anno disporre ispezioni agli uffici dell'Opera.

Art. 9

Potere sostitutivo

Il Ministero dell'interno, d'intesa o su richiesta dei Ministeri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale per le materie rispettivamente indicate all'art. 4, adotta i provvedimenti del caso quando gli organi dell'Opera abbiano omessi atti obbligatori per legge e, benche' sollecitati, si siano resi inadempienti nel termine assegnato.

Art. 10

Scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute e persistenti violazioni di leggi, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera puo' essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per l'interno, sentiti i Ministri per il tesoro e per il lavoro e previdenza sociale. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario straordinario per la durata non superiore a sei mesi prorogabile di un uguale periodo in casi di assoluta necessita'.

Art. 11

Contratti

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullita', da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato. Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, puo' consentire con autorizzazione motivata la licitazione o la trattativa privata.

Art. 12

Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell'Opera deve essere affidato a un Istituto di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13

Personale

Un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione stabilisce il numero, le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Opera.

Art. 14

Uffici periferici dell'Opera

L'Opera puo' istituire nei capoluoghi di Regione un ufficio regionale retto da un segretario facente parte del personale dell'Ente e nominato dal Consiglio di amministrazione con il trattamento previsto dal regolamento del personale. In altri centri ove se ne manifesti l'opportunita' l'Opera puo' nominare suoi fiduciari senza rapporto d'impiego, ai quali verranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per espresso incarico e debitamente comprovate.

TITOLO II NORME PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO A VITA

Art. 15

Beneficiari dell'assegno

Possono beneficiare dell'assegno a vita i richiedenti che, oltre ad essere affetti da cecita' o da minorazione visiva nei limiti stabiliti dalla legge, si trovino nelle seguenti condizioni: a) siano cittadini italiani residenti in Italia; b) abbiano compiuto gli anni 18; c) siano inabili a proficuo lavoro; d) siano comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile; e) comprovino di aver assolto o di assolvere l'obbligo scolastico di cui all'art. 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, ovvero di aver seguito o di seguire altri ordini di studi invece della istruzione professionale obbligatoria. Questa condizione non si applica nei confronti di coloro che documentino di essere impediti all'assolvimento dell'obbligo scolastico da altre anormalita' ovvero da altri motivi di forza maggiore, ne' si applica nei confronti di coloro che abbiano compiuto gli anni 45. Agli effetti del precedente punto d) si intendono sprovvisti dei mezzi necessari per vivere i richiedenti che, se soli, dispongano comunque di proventi non superiori alle lire 15.000 mensili e, se conviventi con familiari, usufruiscano comunque di condizioni di vita stimate equivalenti.

Art. 16

Misure dell'assegno

L'assegno mensile e' concesso nelle seguenti misure: L. 14.000 ai ciechi assoluti; L. 12.000 ai minorati con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; L. 10.000 ai minorati con residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo, in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 17

Ricoverati in istituti di istruzione

Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di istruzione o qualificazione o riqualificazione professionale a carico di enti pubblici, e' attribuito l'assegno nella misura unica di lire 10.000, salvo la concessione del maggiore assegno corrispondente al grado di minorazione nei periodi di vacanze trascorse fuori dell'istituto.

Art. 18

Ricoverati in istituti di ospitalita'

Ai richiedenti che siano ricoverati in istituti di ospitalita' a carico di enti pubblici, e' concesso l'assegno nella misura di 10.000 lire mensili per tutti i gradi di minorazione.

Art. 19

Documentazione delle istanze

Chi intenda richiedere l'assegno deve inoltrare all'Opera un'istanza corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di cecita' o di minorazione con indicazione della diagnosi, della prognosi e del residuo visivo per ciascun occhio, con eventuale correzione, espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo; il certificato deve essere vistato dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'interessato; 4) stato di famiglia con a tergo annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa agli imponibili dell'interessato e dei familiari; 5) certificato del Comune di residenza dal quale risulti se l'interessato e i familiari siano iscritti nei ruoli dei tributi locali con la specificazione del titolo e dell'ammontare dell'imponibile; 6) se del caso, ogni utile documento relativo alle condizioni di cui alla lettera e) del precedente art. 15.

Art. 20

Condizioni economiche degli assistibili e istruttoria delle istanze

Il richiedente deve dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilita', se e' provvisto o meno di stipendio, assegno o pensione a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, indicare l'ammontare della somma riscossa continuativamente o di quella percepita in capitale, nonche' denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto. Deve inoltre precisare il reddito derivantegli da eventuale esercizio professionale, da qualsiasi attivita' continuativa o da beni immobili e mobili. Ogni istanza di concessione dell'assegno e' istruita dall'Opera con la raccolta delle opportune informazioni ai fini dell'accertamento che il richiedente si trovi in possesso dei requisiti volti.

Art. 21

Accertamenti oculistici

Nel caso che gli uffici dell'Opera in sede istruttoria o il Comitato di cui al successivo art. 23 ritengano comunque insufficiente il certificato oculistico allegato alla domanda, l'Opera rimette all'interessato un questionario a stampa appositamente predisposto per le certificazioni da eseguirsi dal primario oculista dell'ospedale o clinica universitaria piu' vicini al luogo di residenza del richiedente o da un medico specialista indicato dall'Opera. Nelle risposte al questionario dovranno risultare la diagnosi e la prognosi della infermita' e il residuo visivo per ciascun occhio espresso in ventesimi o in cinquantesimi o in sessantesimi quando esso sia inferiore ad un decimo. Gli onorari dovuti ai medici per gli accertamenti di cui al comma precedente sono corrisposti dall'Opera a suo carico.

Art. 22

Decorrenza dell'assegno, accertamenti periodici, esclusioni

Il godimento dell'assegno decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza da parte dell'Opera. L'Opera dispone periodici accertamenti sulla persistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno. Sono esclusi dalla concessione dell'assegno o ne decadono: a) i detenuti per espiazione di pena; b) coloro che, nonostante il godimento dell'assegno, esercitano l'accattonaggio.

Art. 23

Comitato di liquidazione

Sulle istanze di concessione dell'assegno decide un Comitato di liquidazione composto: da un rappresentante dell'Opera designato dal Consiglio d'amministrazione, con funzioni di presidente; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Opera. Insieme ai componenti effettivi del Comitato sono designati i rispettivi supplenti. Nelle deliberazioni del Comitato, in caso di parita', di voti prevale quello del presidente. Un funzionario dell'Opera funge da segretario-relatore.

Art. 24

Composizione del Comitato per il primo anno

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il Comitato di cui all'articolo precedente e' composto: da tre funzionari dell'Opera designati dal Consiglio d'amministrazione, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi, da un medico oculista designato dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Insieme ai componenti effettivi sono designati due supplenti per i funzionari dell'Opera ed uno o piu' supplenti per il rappresentante della categoria e per il medico. Le funzioni di presidente del Comitato sono esercitate dal piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano dei componenti funzionari dell'Opera presenti alla seduta; un altro di tali componenti funge da segretario-relatore. Nel tempo indicato al primo comma e in caso di necessita', puo' essere nominato un secondo Comitato di liquidazione.

Art. 25

Commissione di revisione

Contro le decisioni del Comitato di liquidazione l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, puo' ricorrere alla Commissione di revisione composta dal presidente dell'Opera che la presiede, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto in una terna designata dall'Unione italiana dei ciechi e da un medico oculista designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. La Commissione e' assistita da un funzionario dell'Opera in qualita' di segretario-relatore. Il Ministero dell'interno puo' promuovere in qualunque tempo la revisione delle decisioni concessive dell'assegno adottate dal Comitato di liquidazione.

Art. 26

Nomina del Comitato e della Commissione

Il Comitato di liquidazione di cui ai precedenti articoli 23 e 24, e i componenti non di diritto della Commissione di revisione di cui all'art. 25, sono nominati con decreto del Ministro per l'interno e durano in carica due anni.

Art. 27

Disposizioni finali

Per quanto non e' disposto nella legge istitutiva, nello statuto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge stessa, nel presente regolamento e nel regolamento in terno di amministrazione, valgono per il funzionamento dell'Opera, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e le norme vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - GAVA - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 13. - CARLOMAGNO

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