LEGGE 4 febbraio 1956, n. 33
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.
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