LEGGE 4 febbraio 1956, n. 44
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, è sostituito dal seguente: "Con avviso da pubblicare a norma dell'art. 125, sono invitati ad una prima gara tutti i proprietari dei beni. Compresi nel comparato, i quali versino una cauzione corrispondente almeno al decimo della gomma indicata nel precedente articolo e le spese di gara".
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