LEGGE 25 febbraio 1956, n. 59
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio. Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica. L'esercizio della facoltà indicata nei commi precedenti è limitata, sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il guardasigilli: MORO
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