LEGGE 23 febbraio 1956, n. 85

Type Legge
Publication 1956-02-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Società per azioni "Cantieri Navali Riuniti" di Ancona, della zona di arenile estesa metri quadrati 56.800 appartenente al patrimonio dello Stato, sita in Ancona, località San Clemente, per il prezzo di lire 20.000.000, con l'obbligo per l'acquirente di destinare il compendio ad attività industriali per almeno venti anni dalla data di stipula dell'atto. All'approvazione del relativo contratto provvederà il Ministro per le finanze con proprio decreto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.