DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 86
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2057, e successive modificazioni, concernenti la tabella delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali e' inapplicabile il regio decreto-legge suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce n. 46: "Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall'Ispettorato del lavoro, sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro".
GRONCHI SEGNI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte del conti, addi' 5 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 84. - CARLOMAGNO
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