DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1956, n. 89
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 22 novembre 1906, n. 616, col quale fu approvata la forma e furono determinati i segni distintivi per la prima emissione delle cartelle del Consolidato creato con la legge 29 giugno 1906, n. 262;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, concernente i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del Consolidato 3,50% - 1906;
Visto il regio decreto 16 agosto 1906, n. 472, per la esecuzione della legge anzidetta;
Ritenuto di integrare, per esigenze tecniche di lavorazione dei titoli, l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Dopo il penultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1047, e' aggiunto il seguente: "Le cartelle dei primi tre tagli possono recare l'indicazione a traforo della rendita annua, anziche' del capitale nominale: quelle di lire 3,50 e 17,50, in cifre; quelle di lire 7, in lettere".
Art. 2
Le indicazioni a traforo della rendita annua, di cui al precedente articolo, sono conformi a quelle risultanti dai modelli allegati, che, muniti del visto del Ministro per il tesoro, vengono approvati e depositati, insieme col presente decreto, di cui fanno parte integrante, nell'Archivio centrale dello Stato.
GRONCHI GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)