LEGGE 16 marzo 1956, n. 109
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione.
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORO
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