LEGGE 25 febbraio 1956, n. 121
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I giovani che abbiano superato gli esami di licenza presso le scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, con sede in Roma, o presso la scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla" per l'educazione marinara degli orfani dei marinai e dei pescatori, con sede in Venezia, possono, a domanda e purchè in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, contrarre arruolamento volontario a premio con ferma di anni cinque nel Corpo equipaggi militari marittimi, con le seguenti facilitazioni: a) ammissione diretta, agli esami finali del corso ordinario, di cui all'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di un anno scolastico; b) ammissione, previo esame, alla frequenza del secondo anno del corso ordinario, di cui al suddetto art. 12, per quegli aspiranti che, in relazione al titolo di studio conseguito, intendano contrarre arruolamento in categorie o specialità del C.E.M.M. per le quali è previsto un corso ordinario della durata di due anni scolastici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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