DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1956, n. 123
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2665, con il quale i comuni di Renate e di Veduggio con Colzano (Milano) furono riuniti in unico Comune denominato "Renate";
Visto il regio decreto 14 febbraio 1929, n. 287, con il quale la denominazione del comune di Renate fu mutata in quella di "Renate Veduggio";
Viste le istanze 17 e 24 ottobre 1954, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Veduggio con Colzano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del commissario prefettizio di Renate Veduggio in data 30 dicembre 1954, n. 88, e del Consiglio provinciale di Milano in data 29 marzo 1955, n. 727/47, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visto gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Renate Veduggio e' restituita l'antica denominazione di Renate.
Art. 2
Il Prefetto di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Renate ed il ricostituito comune di Veduggio con Colzano, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Renate Veduggio alla data del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 225 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Renate Veduggio, che sara' inquadrato negli organici del comune di Veduaggio con Colzano, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 147. - CARLOMAGNO
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