DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1956, n. 124

Type DPR
Publication 1956-02-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 3 gennaio 1929, n. 56, con il quale i comuni di Valverde e di Zavattarello (Pavia), furono riuniti in unico Comune denominato "Zavattarello Valverde" con capoluogo a Zavattarello;

Vista l'istanza 25 marzo 1946, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti del cessato comune di Valverde ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Zavattarello Valverde in data 27 maggio 1946, n. 7, 13 marzo 1947, n. 39, e 11 ottobre 1953, n. 74; della Deputazione provinciale in data 25 agosto 1947, n. 2408, e del Consiglio provinciale di Pavia in data 22 ottobre 1953, n. 7502/8, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;

Visto gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 35 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Valverde, in provincia di Pavia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione; Al comune di Zavattarello Valverde e' restituita la antica denominazione di Zavattarello.

Art. 2

Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Zavattarello ed il ricostituito comune da Valverde, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni del personale in servizio presso il comune di Zavattarello Valverde alla data del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il tattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Zavattarello Valverde, che sara' inquadrato negli organici del comune di Valverde, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

GRONCHI TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1956

Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 146. - CARLOMAGNO

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