LEGGE 23 marzo 1956, n. 136
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente: "La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti; dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.