LEGGE 23 marzo 1956, n. 185
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sottufficiali ed il personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio: a) se marescialli, senza limiti di età; b) se brigadieri, vice-brigadieri, appuntati, carabinieri, e gradi equivalenti, quando abbiano compiuto trenta anni di età. L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dal Ministro o, in sua vece, dall'ufficiale o funzionario da lui delegato, ed è valida per mesi sei.
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